Continuiamo ad analizzare il Decreto GSA, il Decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’interno, il secondo dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998.
Il Decreto entrerà in vigore dal 4 ottobre 2022.
Di seguito analizziamo le indicazioni in materia di gestione della sicurezza antincendio in azienda sulla base del nuovo Decreto, con particolare riferimento alla gestione antincendio in emergenza previsto dall‘Allegato II.
Gestione della Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: aggiornati sul nuovo Decreto GSA con Istituto Informa!
CORSO: Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
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3 novembre 2021
Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 (GU 4 ottobre 2021 n. 237)Dott. Emanuele Nicolini
Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendioValido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Nell'articolo
La gestione della sicurezza in azienda
Nel Decreto GSA si distinguono due tipi di gestione antincendio in tutte le aziende:
- GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO: regolata nell’allegato 1 (che abbiamo analizzato);
- GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA: regolata nell’allegato II.
Vediamo le indicazioni fornite ai datori di lavoro su come gestire la sicurezza antincendio in emergenza sulla base delle indicazioni fornite dall’allegato II.
Piano di emergenza: quando è obbligatorio?
Il Piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi, indicati dall’art. 2 comma 2
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Piano di emergenza: ogni quanto l’aggiornamento?
Il Piano deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.
Cosa deve contenere il Piano di Emergenza, in base al Decreto GSA?
Il piano di emergenza deve contenere le seguenti misure di gestione della sicurezza antincendio:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Nel piano di emergenza sono individuati…
Il piano deve individuare
- un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Cosa compone un piano di emergenza adeguato?
Un Piano di emergenza deve contenere anche:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, (telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza);
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
- una o più planimetrie.
Cosa riportare nelle planimetrie per il piano di emergenza?
Le planimetrie devono riportare “almeno”:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
Quando redigere Piani di emergenza coordinati?
Il coordinamento dei piani di emergenza ricorre in quei luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi.
Cos’è il Centro di gestione delle emergenze?
In attuazione del Decreto GSA può essere istituito un centro di gestione delle emergenze per l’attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi.
Disabilità ed esigenze speciali in emergenza
In base al Decreto GSA il datore deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto
- nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio;
- nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali
- adeguate modalità di diffusione dell’allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione)
- messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).
- Si fa espresso riferimento per la gestione delle esigenze speciali in emergenza, alla norma UNI EN 17210 – Accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito – Requisiti funzionali.
Chi sono le persone con esigenze speciali?
Il Decreto cita come tali le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
Quando ricorrere alle Misure semplificate per la gestione dell’emergenza?
Si può ricorrere alle misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di
- esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone
- ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento
Cosa devono riportare le Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
Le Misure semplificate consistono ne
la planimetria (prevista dal punto 2.2, numero 3) dell’Allegato II al Decreto GSA)
le indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dal piano (punti 2.2, numeri 1 e 2).
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Decreto GSA: analisi completa (testo e allegati)
InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:
- Decreto GSA in Gazzetta: nuove regole per il Servizio Antincendio in azienda – Decreto 2 settembre 2021
- La gestione sicurezza antincendio in esercizio, secondo il Decreto GSA – Allegato I
- La gestione della sicurezza antincendio in emergenza, secondo il Decreto GSA – Allegato II
- I contenuti minimi di formazione antincendio secondo il Decreto GSA – Allegato III e IV
- Formazione per docenti di corsi per addetti antincendio secondo il Decreto GSA – Allegato V
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