Con Sentenza della corte di Giustizia n. 52/2023 del 23 marzo 2023 la Corte di Giustizia si pronuncia su un provvedimento nazionale adottato in Francia che per l’uso di attrezzature a pressione recanti il marchio CE in locali aperti al pubblico imponga requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2014/68 ai fini della messa a disposizione di tale apparecchiatura sul mercato nazionale giustificandoli con il richiamo ad una maggiore sicurezza antincendio.
Nell'articolo
Apparecchiature refrigeranti: la Francia impone requisiti ulteriori alle regole UE
Con un’ordinanza adottata nel 2019, il ministro dell’Interno francese ha modificato un’ordinanza del 1980 sulla sicurezza contro i rischi di incendio e emergenza negli esercizi aperti al pubblico, per consentire, nel rispetto di determinati requisiti di sicurezza, l’utilizzo in quegli stabilimenti di apparecchiature che utilizzano refrigeranti infiammabili: si fa riferimento a frigoriferi, congelatori o condizionatori d’aria.
L’ordinanza subordina l’utilizzo di quelle apparecchiature al rispetto di un certo numero di requisiti ma prevede che le apparecchiature con la marcatura CE non ne siano soggette, a condizione che l’apparecchiatura sia ermeticamente sigillata.
Attrezzature refrigeranti con Marchio CE, Syndicat Uniclima contesta il requisito del sigillo
Syndicat Uniclima (associazione rappresentativa delle industrie termica, aeraulica e del freddo, che, tra l’altro, assiste e rappresenta le imprese dinanzi alle autorità francesi, europee e internazionali in materia di regolamentazione e questioni normative) ha proposto ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia).
La sigla sostiene che la condizione posta dall’ordinanza impugnata, che richiede che l’apparecchiatura sia ermeticamente sigillata, costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a quelli previsti da tre direttive: la Dir. 2006/42/EC, la Dir. 2014/35/EU e la Dir. 2014/68/EU anche se le apparecchiature con il marchio CE sono in conformità ai requisiti di tali direttive. Sostiene inoltre, che l’ordinanza impugnata crea distorsioni della concorrenza in quanto impone agli operatori economici di modificare i loro prodotti esclusivamente ai fini di renderli disponibili sul mercato francese.
Corte di Giustizia: macchine refrigeranti, no a requisiti ulteriori a quelli europei
Il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha adito la Corte di giustizia sulla questione. Nella sua sentenza, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che, al fine di tutelare la salute e sicurezza delle persone contro i rischi di incendio nei locali aperti al pubblico, impone alle attrezzature a pressione che usino refrigeranti infiammabili, requisiti ulteriori che non figurano tra quelli essenziali di sicurezza previste dalle direttive in questione, ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in commercio servizio di tali apparecchiature, nonostante tali apparecchiature rechino la marcatura CE.
CGE: la marcatura CE basta per la conformità ai requisiti UE
La Corte ricorda che la “marcatura CE” consente al fabbricante di indicare che l’attrezzatura a pressione o l’insieme in questione è conforme ai requisiti armonizzati a livello dell’UE. Tale marcatura indica la conformità con tali requisiti ed è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.
Pertanto, la Corte ritiene che gli Stati membri non possano, anche «solo per l’uso di tale attrezzatura in locali aperti al pubblico e tenuto conto dei rischi specifici per la sicurezza antincendio”, imporre requisiti ulteriori a quelli previsti dalla direttiva 2014/68 per la messa a disposizione sul mercato nazionale di tali apparecchiature: una normativa nazionale sui requisiti equivarrebbe a privare di efficacia le misure di armonizzazione stabilite dalla direttiva UE.
Utilizzo dei gas refrigeranti, la normativa in Europa e Italia
In Europa la normativa sui gas refrigeranti rimanda al Regolamento UE N. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento n. 842/2006 a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Il Regolamento è stato oggetto di una proposta di modifica avanzata a livello europeo per adeguarlo al progresso tecnologico, alle prescrizioni del Green Deal europeo e agli impegni assunti con il Protocollo di Montreal dopo l’Emendamento di Kigali.
Macchine refrigeranti e sicurezza antincendio: la normativa di riferimento in Italia
Il decreto 10 marzo 2020 contiene le norme di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati Al o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
- ribadisce che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d’arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
- ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.
Uso di refrigeranti nelle apparecchiature refrigeranti in locali di pubblico spettacolo
In Italia, lo ricordiamo, la RTV.15 “Regola tecnica per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”, approvata con D.M. 22/11/2022 ha innovato le misure di sicurezza antincendio per queste attività andando incontro ai bisogni di flessibilità dei progettisti e gestori di attività, permettendo, per esempio, una totale possibilità di comunicazione tra le varie tipologie di attività di spettacolo e intrattenimento (Paolo Muneretto, Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia su Antincendio, “Nuove prospettive per le attività di pubblico spettacolo” – rivista Antincendio 2/2023).
La RTV si conclude con i paragrafi V.15.5.9 e V.15.5.10, che riportano le indicazioni per i gas refrigeranti utilizzabili negli impianti di climatizzazione installati nei locali al chiuso, la prescrizione di compartimentare o ubicare all’aperto gli impianti di produzione calore a combustibile gassoso, liquido o solido con potenza inferiore a 35 Kw, nonché il divieto di utilizzo di apparecchi riscaldanti con resistenza
elettrica in vista.
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