Dal 25 settembre 2022 entrerà in vigore il Decreto 1° settembre 2021 o DECRETO CONTROLLI che regola i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Si tratta di uno dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998, che attualmente regola la materia della manutenzione antincendio. Il Decreto 1°Settembre 2021 sostituirà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
- In questa prima parte vediamo le indicazioni dell’Allegato I al Decreto in materia di verifiche su impianti e sistemi antincendio.
Il Decreto Controlli è stato modificato dal DM 15 settembre 2022 introducendo una proroga al 25 settembre 2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 4 ed il relativo Allegato II sulla qualificazione dei manutentori.
Leggi l’approfondimento sulle modifiche del DM 15 settembre 2022 al Decreto Controlli.
Nell'articolo
Manutenzione controllo e sorveglianza antincendio: i nuovi criteri
Nell’Allegato I del Decreto 1 settembre 2021 sono indicati i nuovi criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (regolati all’art.3).
Vediamo di seguito cosa prevede la nuova normativa nel nuovo Allegato I al DM 1°settembre 2021 (approfondisci anche sulle tipologie di impianto antincendio esistenti e la normativa antincendio di riferimento).
Controlli su impianti antincendio: cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Come svolgere i controlli sugli impianti e sistemi antincendio?
In base all’art. 3 del DECRETO CONTROLLI, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio vanno eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
- secondo la regola dell’arte,
- in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione
- nazionali o internazionali
- ed in accordo con le istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore
- e secondo i criteri indicati nell’Allegato I,
- L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
Il datore di lavoro attua gli interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Quando aggiornare il Registro Controlli?
Il datore deve aggiornare il registro secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.
Come aggiornare il Registro controlli?
In Allegato I al Decreto controlli vengono indicate alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
========================================================= | Impianti, attrezzature ed |Norme e specifiche tecniche| |altri sistemi di sicurezza | (TS) per verifica, | | antincendio | controllo, manutenzione | +===========================+===========================+ |Estintori |UNI 9994-1 | +---------------------------+---------------------------+ | |UNI 10779, UNI EN 671-3, | |Reti di idranti |UNI EN 12845 | +---------------------------+---------------------------+ |Impianti sprinkler |UNI EN 12845 | +---------------------------+---------------------------+ |Impianti di rivelazione e | | |allarme incendio (IRAI) |UNI 11224 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi di allarme vocale | | |per scopi d'emergenza |UNI ISO 7240-19 o UNI | |(EVAC) |CEN/TS 54-32 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi di evacuazione fumo| | |e calore |UNI 9494-3 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi a pressione | | |differenziale |UNI EN 12101-6 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi a polvere |UNI EN 12416-2 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi a schiuma |UNI EN 13565-2 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi spray ad acqua |UNI CEN/TS 14816 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi ad acqua | | |nebulizzata (water mist) |UNI EN 14972-1 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistema estinguente ad | | |aerosol condensato |UNI EN 15276-2 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi a riduzione di | | |ossigeno |UNI EN 16750 | +---------------------------+---------------------------+ |Porte e finestre apribili | | |resistenti al fuoco |UNI 11473 | +---------------------------+---------------------------+ |Sistemi di spegnimento ad | | |estinguente gassoso UNI |Serie delle norme UNI EN | |11280 |15004 | +---------------------------+---------------------------+
Come fare Sorveglianza antincendio per Attrezzature e impianti?
In base al Decreto Impianti, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Controlli su impianti, sistemi e attrezzature antincendio: quali sono?
Nel Decreto Controlli, all’art.1 viene fornito un glossario che chiarisce su cosa si intenda esattamente per manutenzione, controllo e sorveglianza antincendio
Cosa si intende per Manutenzione antincendio? nozione
La “Manutenzione” è una operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
Cosa si intende per controllo periodico?
Il controllo periodico è un insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalita’ di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
Cosa si intende per sorveglianza antincendio?
La sorveglianza è un insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Manutenzione antincendio a regola d’arte. Come fare?
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IN VIDEOCONFERENZA
3 novembre 2021
Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 (GU 4 ottobre 2021 n. 237)Dott. Emanuele Nicolini
Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendioValido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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Roma, 27 maggio 2022
Linee guida e indicazioni operative – Le novità del D.M. 01/09/2021
Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori progettazione ed esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
8 Crediti CNI
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