Il decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017: da quel momento gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi antincendio di base ed avanzato (ai sensi del DM 4/4/1987) dovranno presentare formale istanza di riconoscimento (ai sensi del DM 8/3/2007).
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Ambito di applicazione
Il decreto (Art. 1) disciplina l’addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformità rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell’annesso alla Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonché l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato e verifiche
L’Art. 2 del DM 2/5/2017 prevede che il corso base abbia una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, quello avanzato non inferiore alle 29 ore (sempre comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche).
Stabilisce il numero massimo di partecipanti (20) per la fase d’aula e per le esercitazioni (non più di 7).
Il corso può essere svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
L’Art. 3 regola gli esami che a fine corso ogni candidato deve sostenere.
Nell’Allegato A del DM 2 maggio 2017 si indicano gli argomenti per il corso antincendio di base e nell’allegato A1 quelli per il corso antincendio avanzato: si articolano in una prova scritta (test di 30 domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica per gruppo di candidati (numero massimo 7).
Ai sensi dell’Art. 4 del DM 2 maggio 2017, ai candidati viene rilasciato un attestato secondo il modello riportato negli allegati E ed F: l’addestramento, si ricorda, ha validità quinquennale: il marittimo ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) stabilite all’Art.5.
Aggiornamento dei Marittimi
L’aggiornamento dell’addestramento antincendio di base, della durata di almeno 8 ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei, secondo il programma di cui all’allegato G. L’addestramento avanzato dura almeno 12 ore, va effettuato in maniera completa, presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio avanzato, secondo il programma di cui all’allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno 8 ore (secondo il programma riportato in allegato H1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato H2). Si veda infra Art.5 le comunicazioni che gli enti devono rilasciare alle Capitanerie circa lo svolgimento dei suddetti corsi.
Riferimenti normativi:
DECRETO 2 maggio 2017 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.
(GU Serie Generale n.111 del 15-5-2017)
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