Nella Tabella compaiono diverse aziende destinatarie del provvedimento, fra le quali diversi produttori e importatori italiani…
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Quadro normativo di riferimento
Con regolamento (UE) n. 517/2014 la Commissione ha disposto che l’immissione in commercio, all’anno, di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori sia soggetta a limiti quantitativi, stabiliti dalla stessa Commissione insieme ai valori di riferimento, per ciascun importatore e produttore che abbia legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi per il pertinente periodo di riferimento.
Tali valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività. Pertanto la Decisione n.2017/1984 (che sostituisce la decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione in scadenza al 31 dicembre 2017) scade a sua volta a distanza di tre anni, ovvero al 31 dicembre 2020.
Calcolo dei valori di riferimento
Spiega la Commissione, che i valori di riferimento dovrebbero essere calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l’importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1 gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all’allegato V di detto regolamento.
La media annuale delle quantità immesse legalmente in commercio viene calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 1191/2014, aggiungendo eventuali autorizzazioni date a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 dall’importatore o dal produttore nell’anno civile in questione.
Per il calcolo dei valori di riferimento per i nuovi operatori di mercato, si dovrebbe prendere in considerazione solo il periodo che inizia con l’anno per il quale la quota è stata attribuita per la prima volta.
Riferimenti normativi
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2017
recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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