antincendio

Il nuovo DM del 10 marzo 1998 e i decreti che lo sostituiscono per la gestione antincendio

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Nell’ultimo anno, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Ministero del lavoro ha elaborato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 46 comma 3 del Testo Unico di Salute e Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, i decreti che andranno a sostituire il decreto ministeriale 10 marzo 1998, che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell’attività e in caso di incendio.
I tre decreti, licenziati nel corso della seduta del CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) del 29 luglio 2020, sono in attesa di concludere il previsto iter per poi essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Sostituzione DM 10 marzo 1998: ultimi aggiornamenti! (27/9/21)

Il decreto 10 marzo 1998: perché sostituirlo?

Negli ultimi vent’anni, il decreto 10 marzo 1998, che continua ad applicarsi nelle more dell’attuazione dell’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/08, ha rappresentato il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e, sebbene non sia una regola tecnica nell’accezione comune della locuzione, fino all’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, ha guidato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione delle cosiddette “attività soggette e non normate”.
Dopo due decenni, però, anche in conseguenza dell’importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della Prevenzione Incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del D.M. 3/8/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di Prevenzione Incendi”, si è reso necessario allineare anche i contenuti del D.M. 10/3/1998 al nuovo corso dettato fondamentalmente dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendi fondata sull’approccio prestazionale.
Pertanto, nel corso degli ultimi anni, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha attivato una serie di gruppi di lavoro, che hanno visto la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del Lavoro, al fine di elaborare tali contenuti aggiornati.
I risultati di tali lavori hanno portato all’elaborazione di tre decreti, definitivamente licenziati nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (CCTS) del 29 luglio 2020, che dovranno sostituire il DM 10/3/1998.

I tre decreti di sostituzione del DM 10 marzo 1998: ambiti di applicazione

L’attività di attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 è iniziata, a fine anno 2019, con la costituzione di un tavolo tecnico cui hanno partecipato Dirigenti e Funzionari della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Ministero del lavoro – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, nell’ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati nel suddetto art. 46, partendo dai contenuti della bozza già approvata nell’anno 2018 in seno al CCTS, ma accantonata perché ancora troppo legata a standard di tipo prescrittivo.
Il lavoro è stato quindi impostato dall’inizio con l’intento di superare quel tipo di approccio, abbandonando anche l’idea di un decreto unico, visto che l’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di adottare “uno o più decreti” ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati.

Pertanto, i contenuti indicati dall’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 sono stati articolati nel modo seguente:
CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto Controlli”).
GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto GSA”)
STRATEGIA ANTINCENDIO: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008″ (cosiddetto “Decreto Minicodice”),
Le bozze dei primi due decreti sono state presentate nella seduta del CCTS dell’11/2/2020, mentre la bozza del terzo in quella del 27/5/2020; infine, a seguito del recepimento di alcune osservazioni degli stakeholder, i testi definitivi sono stati licenziati nella citata seduta del 29/7/2020.

IL “DECRETO CONTROLLI”

Il cosiddetto “Decreto Controlli”, il DECRETO 1 settembre 2021 del Ministero Interno in Gazzetta n..230 del 25-09-2021, in vigore dal 25 settembre 2022.

Riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del D. Lgs. 81/2008, è costituito da un articolato normativo e da due allegati.

Nuovi criteri per la manutenzione antincendio: il decreto controlli in Gazzetta

Allegato I: criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Per quanto riguarda “Manutenzione e controllo periodico”, il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
Per quanto riguarda la sorveglianza, invece, l’Allegato I prevede che, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Tale allegato è costituito da 5 paragrafi:
• Generalità
• Docenti
• Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
• Valutazione dei requisiti
• Procedure amministrative.

Generalità
Nel paragrafo “Generalità” sono fornite indicazioni su:
• Responsabilità del tecnico manutentore qualificato
• Requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato
• Acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2) e valutazione dell’apprendimento (par. 1.4)
• Esonero frequenza corso (se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni ovvero possesso di specifiche certificazioni volontarie) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4)
• Indicazioni sull’aggiornamento del tecnico manutentore qualificato.

Docenti
Il decreto richiede che i “Docenti” dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.

Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
La valutazione del candidato “tecnico manutentore qualificato” deve comprendere:
a. l’analisi del “curriculum vitae”
b. una prova scritta per la valutazione delle conoscenze
c. una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative
d. una prova orale.

Procedure amministrative
Infine, nell’ultimo paragrafo dell’Allegato II, sono indicate le procedure amministrative relative a:
• rilascio della qualifica di tecnico manutentore
• composizione e nomina della commissione esaminatrice
• modalità di presentazione delle istanze
• adempimenti amministrativi.
Si ritiene che, per l’implementazione dell’Allegato II, sia di fondamentale importanza l’emanazione di una circolare che definirà nel dettaglio tutti gli aspetti per pervenire all’importante traguardo della qualificazione dei manutentori degli impianti che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza antincendi.

IL “DECRETO GSA”

Il cosiddetto “Decreto GSA”,DECRETO 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. Tale decreto, che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, è costituito da un articolato normativo e da cinque allegati:
I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
IV. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Decreto GSA in Gazzetta: nuove regole per il servizio antincendio in azienda

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Nella fattispecie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati allegati I e II, con l’obbligo di predisporre un piano di emergenza, i cui contenuti sono esplicitati nell’Allegato II, nei seguenti casi:
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste proprio nel fatto che il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del D. Lgs. n.81/2008.
Il decreto prevede che nel piano di emergenza siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.
Inoltre, rispetto alle precedenti normative, è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.

Formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’Allegato III.
Inoltre, a seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG).

Attestato di idoneità tecnica
Per le attività riportate nell’Allegato IV, ovvero i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’art. 35, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano, al termine della frequenza dei corsi di cui sopra, l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del D.L. n. 512/1996.

Corsi di formazione e aggiornamento riservati ai docenti dei corsi antincendio
Infine, in Allegato V sono riportate le indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento riservati ai docenti dei corsi antincendio, mentre i requisiti che gli stessi devono possedere sono riportati all’art. 6 del decreto GSA.
In sintesi, i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del C.N.VV.F., hanno durata e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, ovvero solo per la parte teorica o solo per la parte pratica. Tutti e tre i percorsi si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V.
Anche per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

Il decreto Minicodice

L’ultimo dei tre decreti proposti è il cosiddetto “Decreto Minicodice” che stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro di incendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 1 del D. Lgs. 81/2008.
Il decreto fornisce specifiche indicazioni per la progettazione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (“Minicodice”), rinviando i luoghi di lavoro non ricadenti fra quelli a basso rischio di incendio al Codice di Prevenzione Incendi (o alle regole tecniche di prevenzione incendi “tradizionali”, qualora applicabili).
Il «Minicodice» contiene «le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi», e si propone quale regola tecnica antincendi per i luoghi di lavoro privi di specifica regola tecnica.
L’approccio proposto ricalca quello del Codice di prevenzione incendi, sebbene con contenuti in forma ridotta e semplificata. Tale decreto è costituito da un articolato normativo e da un allegato.

Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio
L’Allegato contiene indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio nei 4 paragrafi:
• campo di applicazione
• valutazione del rischio di incendio
• strategia antincendio
• riferimenti
e, come appare abbastanza evidente, richiama l’impostazione del Codice di prevenzione incendi, proprio per uniformare il linguaggio della prevenzione incendi anche nei luoghi di lavoro.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
• con affollamento complessivo = 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva = 1000 m2;
• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Termini, definizioni e simboli grafici
Entrando nel merito tecnico, il “Minicodice” fa esplicito riferimento al Codice nel richiamare termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 del D.M. 3/8/2015 e successive modifiche e, seguendo la stessa impostazione del Codice, richiedendo una specifica valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo I.1.3.
In esito alle risultanze della suddetta valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate nel paragrafo “Strategia antincendio”.
Inoltre, il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

Misure per l’attuazione della strategia antincendio
Nel caso specifico, rispetto al Codice, le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore e con prestazioni adeguate al rischio di incendio basso; pertanto, le misure considerate sono state:
• Compartimentazione
• Esodo
Gestione della Sicurezza Antincendio
• Controllo dell’incendio
• Rivelazione e allarme
• Controllo di fumi e calore
• Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
In pratica, nella continuità di quanto previsto dal D.M. 10/3/1998, non sono state considerate le misure di reazione e di resistenza al fuoco, così come, per le altre, non sono definiti i livelli di prestazione, bensì fornite le indicazioni essenziali per la corretta progettazione in relazione al rischio di incendio (basso).
Quale ulteriore esempio della semplificazione adottata rispetto al Codice, si propone la definizione di “esodo” presente nell’allegato al Minicodice: “La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza”.
Come si può notare, non è fatto riferimento al concetto di incapacitazione che richiede conoscenze specifiche delle tematiche di prevenzione incendi rispetto a quelle necessarie per la progettazione di luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Ancora sull’esodo, si può notare che nell’ottica della semplificazione è stato adottato un unico valore (pari a 0,7 persone/mq) ai fini del calcolo dell’affollamento.

La semplificazione del Minicodice
Questa filosofia di semplificazione è stata adottata per tutte le misure della strategia antincendio del Minicodice, al fine di poter fornire uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha eccessiva “confidenza” con la progettazione della sicurezza antincendio, conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale “risk based” del Codice di prevenzione incendi.
Nel caso di attività che non siano classificabili “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” così come definiti al punto 1.1 comma 2 dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono essere quelli riportati nel D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche, quindi dovranno essere “messi in sicurezza” da punto di vista del rischio incendio attraverso l’intera metodologia progettuale de Codice di prevenzione incendi.
Esiste, tuttavia, la possibilità di utilizzare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche anche per quelle attività classificabili “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” così come definiti al punto 1.1 comma 2 dell’allegato I in alternativa alle indicazioni riportate in allegato I del “Minicodice”, effettuando il tal modo una scelta progettuale conservativa per la sicurezza antincendio dello specifico luogo di lavoro.

Conclusioni

Dopo vent’anni in cui ha rappresentato il principale e fondamentale riferimento per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, anche per il D.M. 10/3/1998 è stato necessario un profondo “restyling” al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della Prevenzione Incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi. L’approccio adottato, in base a quanto previsto dall’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, è stato quello di sviluppare tre distinti decreti monotematici ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati, che abbracciassero nel loro complesso tutte le tematiche già in essere nel D.M. 10/3/1998 (controlli, GSA e formazione, criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio). Tale scelta, assieme alla predisposizione degli specifici contenuti, è stata intrapresa nell’ottica della razionalizzazione e della semplificazione, sia per l’utenza, che potrà utilizzare uno strumento normativo di specifica applicazione che contiene concetti chiari e sintetici, sia per la “gestione futura”, in quanto tale modularità consentirà di aggiornare o modificare singolarmente i testi dei decreti, in caso di necessità (evoluzione normativa, tecnologica, ecc.).

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I nuovi decreti di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008
Michele Mazzaro, Annalicia Vitullo, Roberta Lala, Piergiacomo Cancelliere
Antincendio n.9/2020

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