Si spiega all’art. 2 che il gas naturale a uso domestico e similare che non abbia di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rivelata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.
L’odorizzazione nelle reti di distribuzione va realizzata secondo le norme UNI 7133
Il cliente che chiede l’allaccio
Si richiede ai clienti finali che richiedano l’allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas (si veda par 4), di presentare all’impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l’impegno di dotare l’impianto di apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, o di volersi avvalere del supporto dell’impresa di trasporto.
L’assenza di tale dichiarazione osta alla possibilità che l’impresa metta in esercizio l’allaccio. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell’impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l’odorizzazione nei tempi previsti.
Il cliente già allacciato
Il cliente allacciato già alla data di entrata in vigore del DM 18/5/2018 (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 6 giugno 2018), ovvero che abbia richiesto l’allaccio diretto prima della medesima data, deve inviare all’impresa di trasporto, entro 60 giorni una comunicazione, firmata dal legale rappresentante che attesta l’assenza o l’esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas e deve attestare che nell’impianto sono in esercizio idonei apparati per l’odorizzazione .
In caso di mancato invio della comunicazione o della attestazione, l’impresa di trasporto, previo avviso al cliente finale, procederà entro 30 giorni alla disalimentazione del punto di riconsegna.
I clienti finali già “odorizzati” dall’impresa di trasporto che intendono procedere autonomamente all’assolvimento degli obblighi del decreto, ne daranno comunicazione al trasportatore, trasmettendo allo stesso anche l’attestazione sopra richiamata e definendo con lo stesso i pregressi rapporti. In assenza il trasportatore proseguirà la sua attività di odorizzazione.
Scadenze e Monitoraggio
Entro un anno dall’entrata in vigore del DM 15/5/2018 e, successivamente con cadenza semestrale, l’impresa di trasporto comunicherà alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) gli elenchi dei clienti finali con l’indicazione della scelta adottata con riferimento agli apparati per l’odorizzazione o alle soluzioni tecnico impiantistico alternative.
La DGSAIE verificherà a campione, l’istallazione di tali dispositivi e la loro efficacia nel segnalare la presenza di gas in quantità pericolosa e/o interromperne il flusso, anche avvalendosi degli uffici di vigilanza della Direzione generale sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG).
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 18 maggio 2018
Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.
(GU n.129 del 6-6-2018)
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