piano di emergenza

Come redigere un piano di emergenza ed evacuazione efficace

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Ci sono molte norme che prevedono l’obbligo di avere un piano d’emergenza in base all’attività svolta. Da dove iniziare per scrivere un piano di emergenza? Cosa è cambiato con la recente approvazione del Decreto GSA del 279/21 che dovrà sostituire (parte) del DM 10 marzo 1998, a partire dal 4 ottobre 2022?

Che cosa è un piano di emergenza

Il piano di emergenza è un documento che integra il Documento di Valutazione del Rischio e stabilisce le misure necessarie che i lavoratori devono mettere in atto per ridurre al minimo il rischio in caso di emergenza.

Si tratta di un protocollo di intesa tra tutti i lavoratori e per le persone presenti a qualsiasi titolo in un luogo di lavoro, secondo cui al sopraggiungere di un’emergenza, viene interrotta qualsiasi attività lavorativa e viene predisposto un esodo rapido ed ordinato verso luoghi sicuri.

Cosa si intende per emergenza

L’emergenza è ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale od in atto. Le emergenze possono essere di diverso tipo: dall’incendio all’esplosione, dall’allagamento al crollo, alla fuga di gas, alle calamità naturali.

Qual è lo scopo del piano di emergenza

Lo scopo della redazione di un piano di emergenza è quello di dare indicazioni sul comportamento del personale dipendente e di fornire le opportune informazioni tecniche da utilizzare quando si verifica una situazione di emergenza interna o esterna,

Quando è obbligatorio redigere il piano di emergenza

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti nella propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del “Decreto GSA”, con l’obbligo di predisporre un piano di emergenza, nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Le sanzioni per mancata redazione del piano di emergenza

Le nuove regole sui provvedimenti e le sanzioni da applicare in caso di gravi violazioni prevenzionistiche scaturiscono dalle modifiche apportate all’articolo 14 e all’allegato I al decreto legislativo, 9 aprile, n. 81. Sostanzialmente, vengono inasprite le sanzioni in caso di gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è prevista la sospensione anche senza reiterazione della violazione, nei casi di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, della formazione degli addetti antincendio.

Chi ha l’obbligo di predisporre il piano di emergenza?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre il piano di emergenza con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Chi può redigere il piano di emergenza?

Il datore di lavoro redige il piano di emergenza esterna in funzione dei rischi presenti nella sua attività avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti al primo soccorso e degli addetti alla prevenzione incendi.

Il datore di lavoro è chiamato a predisporre il piano di emergenza in tutti i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e dal fatto che il luogo di lavoro è compreso nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

In questi casi, la gestione della sicurezza in esercizio, impone lo svolgimento di esercitazioni antincendio, almeno annuali, nelle quali i lavoratori devono addestrarsi sulle procedure di esodo e di primo intervento.

Nel decreto in esame, inoltre, relativamente al piano di emergenza, è assorbito il concetto dell’inclusività, ormai consolidato in tutte le regole tecniche di prevenzione incendi.

Cosa prevede un piano di emergenza

Il piano di emergenza deve prevedere:

  • le azioni da mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per effettuare l’evacuazione;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le misure per assistere le persone con bisogni speciali;
  • l’identificazione delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.

Quali fattori bisogna considerare nella compilazione del piano di emergenza

Nella compilazione del piano di emergenza bisogna considerare i seguenti fattori:

  • le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • le persone esposte a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Come creare un piano di emergenza?

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio;
  • i doveri del personale a cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti delle persone esposte a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei Vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Per gli ambienti di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Per attività o luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione fra dette figure.

Cosa bisogna inserire in un piano di emergenza?

L’allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998 prevede che nella stesura del piano di emergenza siano considerati i seguenti elementi:

  • le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
  • i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio;
  • i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
  • inoltre bisogna indicare delle misure specifiche per l’evacuazione dei disabili, una planimetria dell’edificio, e l’esatto punto di raccolta all’esterno.

Il rischio in funzione degli occupanti

Una delle principali novità introdotte dal Codice consiste proprio nel fatto che il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Rischio zero non esiste

Dato che l’espressione RISCHIO = 0 è priva di senso logico, poiché matematicamente, non è mai estinguibile la possibilità di un evento di danno, allora è molto difficile accettare la presenza di persone fisiche all’interno del sistema produttivo con il conseguente coinvolgimento della loro integrità fisica nello scenario di degrado ipotizzabile.

Individuazione del rischio e suo contenimento

È necessario nel contesto di una attività, qualunque essa sia, individuare lo scenario dei rischi e rendere partecipe il soggetto fisico ivi legato in attività e/o presenza all’evolversi dell’evento con programmi di correzione prima con l’intento di contenere l’evento di rischio predeterminando poi la condizione del limite della degenerazione irreversibile del sistema per procedere alla evacuazione parziale o totale, a seconda delle esigenze, mediante percorsi prestabiliti e congrui con la completa incolumità personale.

L’esodo

Solo una piccola aliquota di personale definita esplicitamente nel protocollo dovrà avere compiti attivi per azioni di contenimento del rischio o per azioni di favoreggiamento dell’esodo.

L’esodo di tutte le persone non specificatamente addette ai servizi attivi di sicurezza, dovrà avere caratteristiche di uniformità, dovendosi conformare in modi sempre costanti e proporzionali alle reali circostanze di rischio che nella sua componente maggiore comporta il pericolo da incendio o similare.

La via di esodo deve essere certa e rapportarsi alle effettive condizioni del rischio possibile, valutato sia come pericolosità intrinseca del locale di permanenza, sia come riflesso degli ambienti di contorno, e deve mantenere per tutto il percorso coerenza di sicurezza sino al luogo sicuro.

I rischi di natura diversa

I rischi di natura diversa come quelli derivanti da terremoti o catastrofi naturali vanno individuati con altre tecniche di zona territoriale e conformati a seconda della situazione geografica ed orografica dell’azienda.

La via di fuga calibrata sul rischio di incendio assorbe peraltro in gran parte tutte le esigenze derivanti da altre valutazioni come il rischio elettrico, il rischio da affollamento e quindi può essere vista come una funzione di parametri che individuano in concreto la possibilità dell’insorgenza di un incendio, nonché della sua specifica

dinamica.

L’assistenza alle persone con esigenze speciali

Il titolare dell’attività, o datore di lavoro, deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione degli ambienti.

La definizione di un piano di emergenza si rivolge ad un gran numero di persone che devono affrontare un evento eccezionale che potrebbe mettere a repentaglio la loro incolumità e gli unici punti di riferimento sono l’informazione generale e la segnaletica di sicurezza.

Questo ha come conseguenza che, oltre agli eventuali compiti specifici che devono essere assegnati al personale addetto alla squadra di emergenza, il piano deve fornire soprattutto i criteri per una snella, facile e sicura evacuazione.

L’evoluzione normativa

Negli ultimi vent’anni, il D.M. 10/3/1998, che continua ad applicarsi, nelle more dell’attuazione dell’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/08, ha rappresentato il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e fino all’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, ha guidato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione delle cosiddette “attività soggette e non normate”.

Sicurezza nei luoghi di lavoro: l’emanazione dei tre decreti

Con l’emanazione del “Codice di Prevenzione Incendi”, è stato necessario allineare anche i contenuti del D.M. 10/3/1998 al nuovo corso.

Pertanto i contenuti indicati dall’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 sono stati articolati attraverso l’elaborazione di tre decreti: “Decreto Controlli, il “Decreto Minicodice” e il “Decreto GSA”, quest’ultimo stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Piano di emergenza: le novità nel Decreto GSA

L’entrata in vigore del Decreto GSA ha modificato il modo con il quale gestire l’emergenza e l’evacuazione in azienda.

Il Decreto 2/9/2021, di sostituzione del DM 10 marzo 1998, in vigore dal 4/10/2022 prevede che

  1. il piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato).
  2. la obbligatorietà del Piano di Emergenza in specifici luoghi di lavoro.

Sull’argomento è stata poi emanata la Circolare dei Vigili del Fuoco, n.15472/21 che ha ulteriormente dettagliato l’obbligo di predisposizione del piano di emergenza.

Redazione InSic

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