Antincendio e gestione emergenze

PNRR-bis, Patente a crediti e prevenzione incendi: le decurtazioni previste

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Come abbiamo visto, il Decreto-Legge PNRR-bis, DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, (qui il TESTO COORDINATO). convertito con LEGGE 29 aprile 2024, n. 56 ha modificato l’art.29 del TUS ed introdotto un Sistema di Qualificazione delle Stazioni appaltanti attraverso il meccanismo della Patente a crediti.

Inoltre, il Decreto ha introdotto l’Allegato I-bis al Testo unico di Sicurezza: al suo interno si trovano tante fattispecie di violazioni che portano ad una decurtazione dei crediti: fra queste emergono anche violazioni in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

Violazioni in materia di prevenzione incendi: le decurtazioni dalla patente a crediti per l’edilizia

L’allegato I-bis al Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. n.81/2008) stabilisce che alcune specifiche violazioni, afferenti anche al rischio incendio o alla gestione emergenze, costituiscono fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

  • la mancanza del documento di valutazione dei rischi (anche di incendio): decurtazione di 5 crediti
  • l’omessa elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione decurtazione di 3 crediti
  • l’omessa formazione e addestramento dei lavoratori (quindi anche in materia antincendio): decurtazione di 5 crediti
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (anche antincendio) decurtazione di 2 crediti;
  • Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: decurtazione di 2 crediti;

Ricorda Claudio Giacalone, Comandante dei Vigili del Fuoco su Linkedin, che, secondo le modifiche apportate al decreto 81/08 dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le predette inadempienze costituiscono grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, sanzionate con un provvedimento di sospensione dell’attività, indipendentemente dalla decurtazione dei punti.

Come vengono decurtati i crediti della Patente per l’edilizia?

In base al nuovo art.27 del TUS comma 7 (come modificato dal Decreto PNRR-bis convertito) se nell’ambito dell’accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Come recuperare i punti della patente a crediti?

In base al nuovo art.27 del TUS (come modificato dal Decreto PNRR-bis convertito) la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali individuerà non solo i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale ma anche le modalità di recupero dei crediti decurtati.

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Decreto Legge PNRR – DL 19/2024
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Nuovo art. 27 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. n.81/2008

Di seguito il nuovo testo dell’art.27 del TUS come modificato dal DL PNRR-bis, convertito con legge 56/2024, in vigore dal 2 maggio 2024.

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  •  b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  •  c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  •  d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;  
  •  e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  •  f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.   2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

 4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.  

 5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

 7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.  

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.   

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.  

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.   

13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.   

14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.  

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»

Formazione per addetti antincendio: i corsi di Istituto Informa

Istituto Informa organizza periodicamente dei corsi per Addetti antincendio in base al Nuovo DM 02/09/2021:

A cura dell’Ing. Alessandro Rossetti – Esperto sicurezza ed igiene del lavoro e addestramento squadra antincendio.

L’Informazione per addetti antincendio secondo EPC Editore

Abc delle procedure di emergenza ed evacuazione
Marinelli Sandro
Manualistica per i lavoratori
Edizione: marzo 2020P

Abc dell’antincendio
Marinelli Sandro
Manualistica per i lavoratori
Edizione: dicembre 2019

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Antonio Mazzuca

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