Quesito: impianti di protezione attiva, il Manuale d’uso è sempre obbligatorio?

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Proponiamo un quesito pervenuto alla rivista Antincendio sull’obbligatorietà del manuale d’uso e manutenzione per tutti gli impianti di protezione attiva: con l’occasione il nostro Esperto approfondisce sui contenuti del DM 20/12/2002.

Il Quesito

Alla luce del D.M. 20/12/2012, il manuale d’uso e manutenzione è obbligatorio per tutti gli impianti di protezione attiva?

Secondo l’Esperto

A mio modo di vedere la risposta è “sì”, per lo meno per tutti gli impianti installati nelle attività soggette ai controlli ….. di cui al D.P.R. 151/2011.
Il dubbio tuttavia nasce dal fatto che l’art. 2 del D.M. 20/12/2012 sembra “limitare” il campo di applicazione del decreto ai soli impianti nuovi oppure a quelli che hanno subito modifiche maggiori del 50%, ma ci sembra chiaro che questa prescrizione si riferisce alla “norma tecnica di progettazione”.
Infatti all’art. 5 del suddetto decreto si legge che “ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 4 è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto”.
Quali sono gli obiettivi di cui all’art. 4 è presto detto: ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di impianti eseguiti secondo la regola dell’arte. Si specifica poi, subito dopo, che “a tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante”.
Al successivo punto 2.3 della regola tecnica – in particolare – si specifica ulteriormente che il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività dall’impresa installatrice, o per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio (ex Legge 818).
Non viene quindi fatta distinzione alcuna – ai fini del manuale d’uso e manutenzione – tra gli impianti “eseguiti prima dell’entrata in vigore” del decreto e quelli nuovi o quelli trasformati, se non per quel che riguarda “chi” è autorizzato a redigere lo stesso manuale.
Del resto, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 che formalizza gli obiettivi (cioè ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di impianti eseguiti e manutenutati a regola d’arte) non avrebbe alcun senso introdurre questa sorta di differenziazione tra “impianti di serie A” ed altri “di serie B”… poiché questo contrasterebbe, per così dire, con la “ratio” del decreto e con gli obiettivi dichiarati all’art. 4.

Una riflessione sul DL 20/12/2012

Secondo l’Esperto non c’è alcun debbio che il Legislatore, con l’emanazione del D.M. 20 dicembre 2012 relativamente agli impianti di protezione attiva antincendi, abbia voluto mettere finalmente e definitivamente ordine nel settore degli impianti antincendio sia per quanto riguarda la progettazione, sia per quanto riguarda l’installazione e sia per quanto riguarda l’esercizio e la manutenzione degli stessi.
C’è da dire che le Norme UNI, che costituiscono la regola dell’arte in materia, già da tempo contemplavano le varie fasi della vita di un impianto, ma mancava ancora un Decreto Ministeriale che sancisse l’obbligatorietà di alcune documentazioni indispensabili che debbono accompagnare la vita di un impianto, tra cui il Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, introdotto al punto 2.3 del predetto Decreto, e che deve comprendere le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto e per i mantenimento in efficienza dei suoi componenti.

In verità, in precedenza, già esisteva l’obbligo di effettuare le manutenzioni secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore, come citava l’art. 4 del D.M. 10/03/98, e di riportarle in apposito registro, così come era previsto dall’art.5 comma 2 del D.P.R. 37 del 12 gennaio 1998, ma con l’emanazione del D.M. 20/12/2012 viene fatta definitiva chiarezza in merito e viene sancito un principio fondamentale : tutti gli impianti antincendio, per essere considerati a regola d’arte, debbono non solo essere progettati e realizzati secondo le Norme tecniche UNI di riferimento (fa fede la Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ed introdotta dalla Legge 46/90, poi sostituita dal D.M. 37/2008), ma debbono essere mantenuti in efficienza secondo le istruzioni indicate dalle Norme di riferimento e dal Manuale d’uso e manutenzione che deve accompagnare l’impianto stesso per tutta la vita.

È altresì ovvio che il Manuale d’uso e manutenzione che, precedentemente all’emanazione del D.M. 20/12/2012, non sempre accompagnava l’installazione di un impianto, non essendo obbligatorio per legge, oggi invece, essendo diventato obbligatorio, dovrà accompagnare tutti gli impianti nuovi e/o che subiscono modifiche sostanziali. Ma anche per gli impianti esistenti, il Legislatore ha previsto che, in mancanza del predetto Manuale d’uso e manutenzione, sia un professionista antincendio a predisporre una sorta di manuale che comprenda le istruzioni necessarie per la corretta gestione a regola d’arte dell’impianto stesso. In altre parole, non ci può essere nessuna differenza, e questo è logico per chi ha buon senso, tra impianto antincendio e impianto antincendio dal punto di vista dell’esercizio e del mantenimento in efficienza dello stesso.
Non esistono, e non potrebbe essere diversamente, impianti antincendio di serie A e impianti di serie B per quanto riguarda l’efficienza e l’affidabilità degli impianti di protezione attiva contro gli incendi che servono a tutelare l’incolumità delle persone dagli effetti di un incendio.
Non ci sono vite di serie A da tutelare e vite di serie B da tutelare in misura inferiore : quindi tutti gli impianti antincendio debbono essere assoggettati alle stesse procedure manutentive ed essere accompagnati da un libretto d’uso e manutenzione, così come avviene da decenni nel settore automobilistico. Cercare presunte distinzioni è un esercizio inutile e pericoloso.

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Redazione InSic

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