Il quesito
“Ho l’iscrizione al Collegio dei Periti Industriali dal 2006 e pratico la formazione continua. Sono dipendente di un’azienda privata e sono progettista elettrico per tale azienda che ha tutte le abilitazioni necessarie D.M. 37/08.Posso progettare impianti di rivelazione antincendio?
Una volta redatto il progetto devo sottoporlo obbligatoriamente ad un professionista antincendio?
Quando entra in gioco la nuova figura del professionista antincendio?
Come posso diventare professionista antincendio ed iscrivermi agli elenchi Ministeriali?”
Secondo l’Esperto
La figura del cosiddetto “professionista antincendio” trae origine dalla Legge 818/84 che, successivamente, con Decreti attuativi emanati nel marzo 1985, ha regolamentato il settore dei professionisti che intendevano emettere alcune tipologie di “certificazioni” che la legge 818/84 (Legge sul Nulla-osta provvisorio) aveva introdotto.Si è persino costituito un Elenco presso il Ministero dell’Interno dove sono riportati tutti i nomi di coloro che, secondo quanto trasmesso dai rispettivi Ordini professionali, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per essere inseriti in tale elenco.
Va sottolineato che, in tale elenco, potevano essere iscritti anche coloro che avevano 10 anni di iscrizione all’Albo di appartenenza, anche senza aver frequentato alcun corso specifico in materia di antincendio.
Tale impostazione, piena di anomalie, è stata finalmente revisionata e corretta con il D.M. 5 agosto 2011 (G.U. del 26/08/2011) a cui potrà fare riferimento il lettore per verificare quali sono i requisiti necessari per “asseverare” nel settore antincendio, così come previsto dal recente D.P.R. n. 151 /2011.
Il progettista di un impianto, se rientra nelle proprie competenze professionali, non deve “sottoporre” ad alcun “Professionista Antincendio” il proprio progetto, essendone l’unico responsabile dal punto di vista professionale, a meno che non si tratti di progetto soggetto all’approvazione del Comando dei Vigili del fuoco.
Altra cosa sono le “asseverazioni” previste dalla nuova normativa sopracitata.
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