Quesito: svolgimento diretto dei compiti di addetto gestione emergenze

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Presentiamo un quesito pervenuto alla rivista Antincendio n.9/2013, in materia di requisiti per l’attività di docenza e formazione antincendio.

Il Quesito

C’è un limite nel numero di lavoratori impiegati all’interno dell’azienda al di sopra del quale non è possibile per il datore di lavoro svolgere direttamente i compiti di addetto alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso?

Secondo l’Esperto

Il numero di addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze è una conseguenza che scaturisce dal Documento di Valutazione dei Rischi e dal Piano di Emergenza che, in base agli scenari incidentali previsti, indica il numero di persone necessarie a far funzionare lo stesso piano.
È evidente che una piccola attività (ad esempio un negozio) che si compone del titolare ,più 1 o 2 dipendenti, la funzione di “addetto alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze” può essere svolta dallo stesso titolare, ma, in generale, è necessario che ci siano più addetti per evitare che, ad esempio, in caso di assenza o malattia, la funzione risulti scoperta con grave responsabilità del titolare dell’attività (ci sono alcune sentenze della magistratura in merito).

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antincendio@epcperiodici.it

Redazione InSic

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