RTV edifici civili 2022: la gestione antincendio ed emergenze

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Continuiamo con l’analisi della Regola Tecnica verticale (RTV) di Prevenzione incendi per gli edifici civili, approvata con DM 19 maggio 2022: dopo aver visto la Strategia antincendio, passiamo al capitolo dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio (per. V.14.4.5) da adottare in sostituzione delle soluzioni conformi previste al capitolo S.5 per tutti i livelli di prestazione. Ecco come organizzare le misure antincendio preventive, l’emergenza e le misure di controllo.

Come organizzare Gestione antincendio edifici civili

Secondo la Regola tecnica, il responsabile dell’attività organizza la GSA tramite:

  • adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive di cui al paragrafo V.14.4,5.2 (vedi sotto);
  • per le aree TC, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
  • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione (gli esiti in un registro dei controlli);
  • predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d’emergenza;
  • apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, … );
  • informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive da osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio.

Come comunicare le misure antincendio?

Il responsabile può comunicare agli occupanti le misure antincendio preventive tramite

  • invio telematico
  • pubblicazione, nelle aree comuni dell’edificio, di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti.
Schede informative sulle misure antincendio preventive negli edifici civili: cosa contengono?

Tali schede devono riportare:
1. divieti e precauzioni da osservare;
2. numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza;
3. istruzioni per garantire l’allarme e l’esodo in caso d’incendio.

Coordinatori per l’emergenza negli edifici civili: chi sono, cosa fanno

La RTV contenuta nel DM 19 maggio 2022 prevede la nomina e la presenza di coordinatori dell’emergenza.

Chi può svolgere il ruolo di coordinatore dell’emergenza?

II ruolo di coordinatore dell’emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell’attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.

Dove designare un coordinatore dell’emergenza?

La RTV permette di designare uno o più coordinatori dell’emergenza e comunicare loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d’emergenza negli edifici di tipo HE ed HF. Negli edifici di tipo HF il responsabile dell’attività predispone ed organizza il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo V.14.4.5.5.

Quale formazione per i coordinatori per l’emergenza?

I coordinatori dell’emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti in relazione al livello di rischio dell’attività, e sovrintendere all’attuazione della pianificazione d’emergenza e delle relative misure di evacuazione, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.

Coordinatori emergenza in edifici civili: devono essere reperibili?

Almeno uno dei coordinatori dell’emergenza deve essere sempre presente presso l’attività, oppure deve essere sempre garantito un servizio di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata.

Quali sono i compiti degli occupanti gli edifici civili?

La RTV distingue compiti in condizioni ordinarie e di emergenza.

Gli occupanti dovranno:

  • osservare le misure antincendio, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio preventive predisposte dal responsabile dell’attività;
  • non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
  • In condizioni d’emergenza, attuare quanto previsto nella pianificazione d’emergenza, in particolare le procedure di allarme e di evacuazione.

Quali sono le Misure preventive antincendio negli edifici civili (RTV par. V.13.4.5.2)

Le misure preventive che devono essere attuate nell’ambito della gestione antincendio degli edifici civili consistono nel:

  • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
  • garanzia costante di disponibilità delle vie d’esodo, sgombre e sicuramente fruibili;
  • corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
  • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
  • gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …);
  • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti, …).

Come attuare la Pianificazione d’emergenza negli edifici civili?

In base alla RTV (par V.13.4.5.3.) la pianificazione d’emergenza deve riguardare almeno:

  • le istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • le istruzioni per diffondere l’allarme a tutti gli occupanti; ove presente l’IRAI, la pianificazione d’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme;
  • le istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di occupanti con specifiche esigenze;
  • le azioni da eseguire per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. sezionamento della distribuzione del gas naturale, …);
  • le informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es, planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con specifiche esigenze, ,..);
  • il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità previste;
  • il divieto di rientrare nell’edificio fino al termine dell’emergenza.
  • Per gli edifici di tipo HF, la pianificazione d’emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e funzionamento del centro di gestione delle emergenze.

Promiscuità strutturale, impiantistica e dei sistemi di vie d’esodo

Il paragrafo V.13.4.5.4 prospetta l’eventualità che attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi: in questo caso “le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe”.

Deve essere prevista una pianificazione d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.         

Centro di gestione delle emergenze negli edifici civili

In base alla RTV (par. V.13.4.5.51) deve essere predisposto il centro di gestione delle emergenze per il coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività “Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata”. Deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Dove realizzare il centro di gestione delle emergenze?

Il centro di gestione delle emergenze può essere realizzato in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …), preferibilmente di tipo protetto.

Quali dotazioni deve avere il Centro di gestione delle emergenze?

Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:
-informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
-strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, con il personale e con gli occupanti;
-centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.

Misure di controllo di incendio

Nel par. V.14.4.6 la regola tecnica richiede misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-3 che vanno predisposte in relazione al tipo di aree presenti nell’attività e che possono comprendere la presenza di  coperte antincendio, ad esempio del tipo UNI EN 1869 per l’estinzione di piccoli focolai domestici.

Le misure di controllo per la Rete idranti

La RTV rimanda alla tabella V.14-4 per i Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e UNI EN 12845

Le misure di controllo per la rilevazione ed allarme

Nel Par V.14.4.7 si richiede la dotazione di

  • misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-5
  • EVACC(capitolo S.7). per edifici di tipo HF
  • rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico Nelle aree TA degli edifici di tipo HE ed HF, ove non presente IRAI
  • Installazione di rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico (che non sono considerati IRAI), ad esempio secondo la norma UNI EN 14604, installati ed eserciti secondo la norma UNI 11497 In tutti gli altri edifici.

Le misure di controllo per garantire la operatività antincendio

Per edifici di tipo HE e HF, deve essere previsto il livello di· prestazione IV per l’operatività antincendio (capitolo S.9).

Le misure di controllo per la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

La RTV per edifici civili (par. V.14.4.91) prevede che le canne fumarie siano dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d’incendio.

Glossario minimo RTV antincendio

Tipologie di edificio in base alla massima quota dei piani:

HC: h ≤ 32m;

HD: h ≤ 54m;

HE: h ≤ 80m;

HF: h > 80m;

  • Le aree dell’attività sono classificate come segue:

TA: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti, …);

TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, …);

TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento, …);

TMl: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 1200MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 100m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600MJ/m2;

TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 1200MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 1000m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600MJ/m2;

TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, …);

TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

TZ: altre aree.

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Redazione InSic

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