Seveso III: verifiche ispettive e costi

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Sul sito del Ministero dell’Ambiente sono stati pubblicati cinque nuovi quesiti in materia di Seveso III da parte del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III). Il quesito n.5 riguarda le tariffe per successive verifiche ispettive alla luce del nuovo decreto. Risponde il Comitato di Coordinamento per l’uniforma applicazione del D.Lgs. n.105/2015.

Il quesito
Alla “prima verifica ispettiva” condotta ai sensi del D.lgs. 105/2015 deve essere applicata la tariffa prevista oppure, nel caso in cui lo stabilimento sia stato già ispezionato secondo le disposizioni del D.lgs. 334/99, tale verifica può essere considerata “successiva verifica ispettiva” con applicazione della tariffa corrispondente secondo i termini stabiliti dal nuovo decreto?

Secondo il Ministero dell’Ambiente
Spiega il Ministero che l’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali.
L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva.
L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure,le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le oreuomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Secondo il Ministero
Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7.
Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Redazione InSic

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