Sicurezza gallerie ferroviarie

Sicurezza ferroviaria: arrivano le Linee guida del Ministero dei Trasporti

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Con DECRETO 4 marzo 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato le Linee guida in materia di sicurezza ferroviaria rivolte al sistema ferroviario italiano (ovvero l’insieme delle reti ferroviarie, le ferrovie turistiche ed i veicoli circolanti sulle reti). È in vigore dal 31 marzo 2025, data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta.

  • Vediamo di seguito cosa prevede il decreto e a chi si applicano queste Linee guida, cosa prevedono in particolare per la valutazione del rischio incendio.

Linee guida di sicurezza ferroviaria: obiettivi, contenuto e campo di applicazione

Le Linee guida sono finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante indicazioni tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie ferroviarie e ai veicoli che vi circolano da parte dei gestori dell’infrastruttura, delle imprese ferroviarie e, per le reti ferroviarie isolate, da parte degli esercenti (art.2).

Pertanto, il Decreto 4 marzo 2025 di “Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza” prevede che nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle gallerie e veicoli ferroviari nuovi oppure in esercizio sottoposti a rinnovo o ristrutturazione devono essere adottati i requisiti essenziali con le specifiche funzionali e tecniche indicate nella STI SRT (Specifiche Tecniche di Interoperabilità ovvero documenti emanati come Regolamenti della Commissione europea). Le linee guida contengono anche i tempi di adeguamento alle nuove prescrizioni ei livelli di accettabilità del rischio (art.4).

Le linee guida non si applicano (art.3 del Decreto) a infrastrutture delle reti ferroviarie e delle ferrovie turistiche che non presentano gallerie, stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo, metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, infrastrutture ferroviarie private e veicoli storici e turistici esistenti definiti nella legge 9 agosto 2017, n. 128.

Sicurezza ferroviaria: i punti delle nuove Linee guida

Le Linee guida per le ferrovie (contenute nell’Allegato a al Dm 4 marzo 2025) sono organizzate in 14 paragrafi: dopo i Principi generali, si danno le indicazioni per gestori e referenti della manutenzione e delle emergenze (punti 3 e 4) oltre che alle imprese ferroviarie (punto 5).

Si distinguono gallerie di nuova realizzazione (punto 7) ed in esercizio (punto 8 e punto 13 per i Requisiti per l’adeguamento).

Particolarmente importante è la Metodologia per la stima e valutazione dei rischi (par.12) che indica gli scenari di rischio, gli eventi pericolosi e le frequenze di accadimento ed i limiti di accettabilità e di attenzione.

Obiettivo delle Linee guida è:

  • prevenire gli incidenti;
  • mitigare gli effetti degli incidenti;
  • favorire l’autosoccorso e/o l’esodo delle persone coinvolte in un incidente;
  • consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso pubblico.

Linee guida di Sicurezza ferroviaria e sicurezza antincendio

Il Decreto che approva le linee guida per la sicurezza ferroviaria prevede un coordinamento (art.5) con il decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, il Decreto che regola le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

I titolari dell’attività sono tenuti a presentare la segnalazione certificata diattività (SCIA) corredata documentazione (art.4 del DPR) al termine di ogni fase del programma di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza che prevedano l’implementazione di tutti i requisiti di base riportati al paragrafo 13 delle Linee Guida.

Gli stessi titolari dovranno attivare le procedure di cui all’art. 7, del DPR 151 in caso di gallerie ferroviarie di nuova costruzione o oggetto di rinnovo o ristrutturazione in caso sia impossibile osservare un requisito della STI SRT applicabile e presente negli elenchi di cui al paragrafo 14 delle linee guida.

Gestori ferroviari: responsabilità e compiti

Le responsabilità della sicurezza ferroviaria sono a carico del gestore dell’infrastruttura, in quanto responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento in sicurezza: è sempre lui che deve provvedere alla messa in esercizio delle gallerie secondo le norme e i regolamenti vigenti, dopo aver acquisito tutte le opportune certificazioni e autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari. Oltre a

  • Definire e attuare le procedure di manutenzione coerentemente con i relativi piani;
  • effettuare ispezioni periodiche delle gallerie ed elabora le relative procedure;
  • elaborare ed attuare gli schemi organizzativi e operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per i propri servizi di primo soccorso, nonché cura la formazione e l’equipaggiamento del personale dipendente;
  • definire ed attuare le proprie procedure per la gestione dell’emergenza, in coerenza, laddove previsto, con il piano di emergenza e soccorso di cui al paragrafo 11;
  • rendere disponibili alle imprese ferroviarie le informazioni sulle dotazioni di sicurezza in galleria e i piani di emergenza interni e le procedure di interfaccia per attuare i piani di emergenza e soccorso.

Il Gestore predispone anche lo schema di piano di emergenza e soccorso (PES), per le gallerie il cui sviluppo sia superiore a l 000 metri ed il piano di emergenza interno (PEI) mettendo a disposizione del Prefetto il PEI e uno schema di PES predisposti considerando almeno gli scenari incidentali indicati dalle specifiche tecniche di interoperabilità vigenti.

Linee guida di sicurezza ferroviaria – i Piani di emergenza e soccorso

Il Decreto regola all’art.6 i Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni per il settore ferroviario: vanno predisposti dal Prefetto territorialmente competente sentiti le regioni, gli enti locali e i servizi pubblici di soccorso interessati, sulla base dello schema fornito dal gestore dell’infrastruttura.

È sempre il Prefetto che definisce compiti e responsabilità dei vari enti coinvolti nelle operazioni di soccorso, coordina l’attuazione e gli aggiornamenti del PES e le esercitazioni con oneri a carico dei gestori dell’infrastruttura o degli esercenti e secondo le tempistiche definite al paragrafo 11 delle Linee guida.

I PES sono predisposti secondo le indicazioni operative di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, come modificata ed integrata ai sensi dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Va periodicamente riesaminato, sperimentato secondo una periodicità stabilita nel piano stesso e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal Prefetto e tenendo conto degli interventi avvenuti nella galleria e nei presidi di sicurezza e soccorso, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti.

Tempistiche dei Piani di emergenza ferroviaria

Per le gallerie di nuova realizzazione e per quelle oggetto di modifica, i PES sono emanati entro un anno dalla consegna della documentazione da parte del gestore, prima della certificazione del sottosistema e sperimentati prima dell’apertura all’esercizio commerciale.

Per ciascuna galleria, già in esercizio all’entrata in vigore del decreto di approvazione delle linee guida, i PES, ove non esistenti, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 A tal fine, il gestore dell’infrastruttura ha tempo sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per mettere a disposizione del Prefetto il piano di emergenza interno e uno schema di PES predisposti considerando almeno gli scenari incidentali indicati dalle specifiche tecniche di interoperabilità vigenti e le strutture, gli impianti e le predisposizioni di sicurezza disponibili al momento della loro redazione.

Il gestore deve poi fornire ogni utile supporto tecnico e collaborazione ai fini della predisposizione del PES. Il PES è sperimentato entro un anno dalla sua emanazione. Per le gallerie di lunghezza superiore a 5000 metri, il PES deve essere sperimentato nell’ambito di una esercitazione da svolgere su scala reale entro sei mesi dalla data di emanazione. Il PES specifica anche la frequenza e la scala delle esercitazioni.

Misure migliorative della sicurezza antincendio nelle ferrovie

Le Linee guida ricordano anche che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria può implementare, in aggiunta ai requisiti di base, ulteriori misure aggiuntive: si tratta di misure di prevenzione, misure di mitigazione e misure di facilitazione del soccorso e gestione dell’esercizio: le Linee guida le riportano al punto 13,2 in alcune tabelle che rappresentano un riferimento indicativo ma non esaustivo per il gestore dell’infrastruttura.

Sono peraltro misure aggiuntive anche:
I requisiti di base previsti al paragrafo 13.1 se applicati a gallerie di lunghezza inferiore alle soglie di cui alle relative tabelle (es. realizzazione della continuità radio in una galleria di lunghezza pari a 950 m);
I requisiti della STI SRT ulteriori a quelli già indicati nel paragrafo 13.1.

Sicurezza nei trasporti – per approfondire

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Edizione: gennaio 2024 (IV ed.)
Pagine: 576
Formato: 170×240 mm
ISBN: 978-88-9288-254-6
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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

Antonio Mazzuca

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro a.mazzuca@insic.it M. 3351739668