Strutture sanitarie e formazione per addetti antincendio

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Il Quesito proposto alla rivista Antincendio riguarda la formazione antincendio per addetti di compartimento operanti in strutture sanitarie per i quali è richiesta una formazione specifica il cui contenuto, per ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani (“aziende” a rischio incendio elevato) è pari a 16 ore con esame di abilitazione presso i Comandi Provinciali dei VV.F. Risponde S. Marinelli (Dirigente AR Corpo VV.F).

Il Quesito
I dubbi interpretativi riguardano l’allegato III del Decreto che introduce il titolo V alla regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la “novità” del sistema di gestione sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio (vedi il nostro aggiornamento su DM 19 marzo 2015).
Alla lettera c) del titolo V viene richiesta, per le strutture sanitarie, la designazione degli addetti antincendio in linea con quanto già stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che all’art. 18 inserisce la designazione di lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione e salvataggio e primo soccorso e gestione dell’emergenza come obbligo specifico per i datori di lavoro.
L’articolo 6 del D.M. 10 marzo 1998 identifica come “addetti al servizio antincendio” i “lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze”, per i quali è richiesta una formazione specifica il cui contenuto, per ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani (“aziende” a rischio incendio elevato) è pari a 16 ore con esame di abilitazione presso i Comandi Provinciali dei VV.F.

La novità introdotta alla lettera c) del titolo V del Decreto 19 marzo 2015 è che gli addetti al servizio antincendio saranno composti da:
– addetti di compartimento con funzioni di primo intervento immediato
– squadra antincendio che effettuano controlli preventivi e intervento in caso di incendio

Ora nessun dubbio sul fatto che i componenti della squadra antincendio debbano frequentare il corso da 16 ore ed ottenere l’attestato di abilitazione tecnica, ma tale obbligo vale anche per gli addetti di compartimento con funzioni limitate di primo intervento?

Secondo l’Esperto
Gli addetti di compartimento con funzioni di primo intervento immediato, così come definiti alla lettera “c” del Titolo V del D.M. 19/03/2015, non sono altro che gli ” addetti alla lotta antincendio” già introdotti dal D.M. 10/03/98 e per i quali era già previsto un corso di 16 ore, essendo gli ospedali considerati “attività a rischio di incendio elevato”, con relativo rilascio dell’attestato di idoneità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco; il fatto che poi il D.M.19/03/2015 parla della “squadra antincendio che effettua controlli preventivi e intervento in caso di incendio,anche in supporto agli addetti antincendio “chiarisce, senza alcun dubbio, che i veri addetti alla lotta antincendio che effettuano il primo intervento sono “gli addetti di compartimento” (il resto arriva in supporto) e, pertanto, per essi si deve applicare quanto indicato dal D.M. 10/03/98 circa il corso di formazione da 16 ore. Forse sarebbe stato utile che il D.M. 19/03/2015 lo specificasse meglio.

Poiché la lettera “c” – Tabella 1 del Titolo V del D.M.19/03/2015 indica, per un numero di posti letto da 25 a 50, un minimo di 1 addetto per compartimento e di 2 per piano nel caso di regime ospedaliero, resta evidente che non è possibile scendere sotto il numero 1 come addetti di compartimento, altrimenti verrebbe meno uno dei cardini della “lotta antincendio e della gestione delle emergenze” che, da nessuna parte (leggasi D.Lgs. 81/08), prevede che un titolare di attività, dove esistono lavoratori, ed a maggior ragione in una struttura sanitaria dove esistono i malati anche se in numero di “soli” 24,sia esonerato dal predisporre sia la valutazione del rischio che il piano di emergenza con tanto di addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze. Forse avrebbe fatto meglio, il Legislatore, a scrivere fino a 50 posti letto, anziché scrivere “da 25 a 50”, inducendo il Lettore a pensare che sotto i 25 posti letto non si debba avere un’organizzazione di lotta antincendio e di gestione delle emergenze. Non è così perché non è mai possibile “azzerare” l’organizzazione di lotta antincendio e di gestione delle emergenze, così come del resto è previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10/03/98 (ex art.46 dello stesso D.Lgs. 81/08).
Anche qui sarebbe stato utile che il D.M. 19/03/2015 avesse meglio chiarito che anche sotto i 25 posti letto resta l’obbligo di avere almeno 1 addetto di compartimento.

Redazione InSic

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