Nel mirino delle istituzioni europee ci sono le disposizioni del Testo Unico che prevedono l’esonero da responsabilità del datore di lavoro in caso di delega o subdelega di alcune delle sue funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la proroga dei termini impartiti per la redazione di documenti contenenti i risultati di una valutazione dei rischi nel caso di una nuova impresa o di modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente.
La procedura di infrazione aperta contro l’Italia è stata occasionata dalla denuncia presentata da Marco Bazzoni nel settembre 2010, che contestava diverse ipotesi di inosservanze della direttiva quadro.
In particolare le inosservanze del Testo Unico di Sicurezza riguardavano:
-l’esonero dall’obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
-il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro;
-il differimento dell’entrata in vigore della legislazione sulla salute e sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato della protezione civile;
-a proroga dei termini per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 1994.
L’Italia, con una nota diffusa in data 8 dicembre 2011 redatta in parte dal Ministero dell’interno e in parte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarì questi ultimi punti. Sulla delega di funzioni e sulla valutazione del rischio in caso di nuova impresa o modifica di impresa esistente, le argomentazioni italiane non sono state sufficienti.
In particolare, per la delega di funzioni essa contrasterebbe con l’articolo 16 della direttiva quadro che prevede la possibilità di escludere o limitare la responsabilità del datore di lavoro solo in caso di circostanze imprevedibili, nel novero delle quali non sembra rientrare una semplice decisione di delegare alcune funzioni. Inoltre, la citata disposizione non definisce la qualità e l’intensità della “vigilanza” e l’eventuale difetto di vigilanza non sembra passibile di effettive sanzioni.
Per quanto riguarda la proroga dei termini impartiti per la redazione di documenti contenenti i risultati di una valutazione dei rischi nel caso di una nuova impresa o di modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente, la Commissione fa riferimento all’articolo 28, comma 3-bis del TU e all’articolo 29 comma 3.
Questi due articoli dispongono che il documento di valutazione dei rischi può essere elaborato nel termine di 90 o 30 giorni in caso di costituzione di una nuova impresa o di modifiche significative di un’impresa esistente. Questo significa che, in questi lassi di tempo, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non dispongono del documento di valutazione dei rischi, indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio stessa sia stata in precedenza effettivamente realizzata.
Invece, la direttiva quadro non lascierebbe spazio ad interpretazioni quanto all’obbligo per il datore di lavoro di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (articolo 9, lettera a) della direttiva quadro) e all’impossibilità di differire nel tempo l’adempimento di tale obbligo, avendo esso come ragione la protezione dei lavoratori.
L’Italia ha ora due mesi di tempo per prendere le disposizioni necessarie a conformare la propria normativa interna al parere motivato europeo, pena l’applicazione delle sanzioni europee.
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