Un abbonato chiede informazioni circa l’inserimento di 3 trasformatori nel CPI per un’attività industriale in uno stabilimento composto da 2 vani, nel quale sono stati installati 3 trasformatori, con relativi quadri di potenza. Si tratta di attività soggetta?
Risponde il nostro Esperto, Sandro Marinelli, Dirigente A.R. dei Vigili del Fuoco.
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Il quesito: trasformatori separati da setti in muratura, occorre il CPI?
All’interno di uno stabilimento industriale è presente un locale, composto da 2 vani, nel quale sono stati installati 3 trasformatori, con relativi quadri di potenza. Nel primo sono ubicati i trasformatori nel secondo i quadri (sulla parete comune).L’accesso ai quadri avviene dal capannone, mentre ai trasformatori dall’esterno, sebbene, i due vani siano comunicanti a mezzo corridoio.
La capacità complessiva di olio contenuta nei tre trasformatori è superiore al 1000 litri.
Essendo la quantità di olio dei singoli trasformatori inferiore a 1.000 litri e separati da setti in muratura (EI 60) come previsto nel D.M. 15/06/2014 (p.to 4 capo II), la capacità complessiva non si somma per cui l’attività non è soggetta a rilascio CPI?
I 3 trasformatori si configurano comunque attività soggetta (chiarim. N. 7473 del 30/05/2012) per cui vanno inseriti nel CPI pur non essendo obbligatorio il rispetto del D.M. 15/06/2014?
Secondo l’Esperto
Il D.M. 15/07/2014 (e non 15.06.2014 come citato dal lettore) riguarda la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le macchine elettriche (trasformatori,ecc.) con presenza di liquidi isolanti combustibili. Ai sensi del Capo II – punto 4 del citato D.M., la situazione descritta dal lettore, con le separazioni tra le macchine rispondenti ai requisiti indicati, non rientra tra quelle assoggettabili alle procedure autorizzative in quanto sono da considerarsi “installazioni distinte” e quindi non si supera il limite di 1 mc di oli combustibili per singola macchina.In conseguenza di quanto sopraindicato, l’attività non rientra tra quelle per le quali è richiesto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, fermo restando tutto quanto è previsto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per l’attività specifica.
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