Trasporto navi cisterna: due decreti sui corsi di addestramento avanzato

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Dopo la pubblicazione in Gazzetta dei due decreti del Ministero delle Infrastrutture, del 1 aprile sulla Istituzione del corso di addestramento base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici e di gas liquefatti., vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (n.85 del 12-4-2016) altri due decreti che definiscono il corso di addestramento avanzato per le medesime operazioni.

Addestramento avanzato al trasporto di prodotti chimici
Con Decreto 1 aprile il MiT definisce i requisiti dell’addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti chimici, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 5 dell’annesso alla Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo codice STCW.
Per conseguire l’addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della certificazione relativa all’addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento regolato al successivo art. 3: in particolare, il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche. Il corso può essere svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell’allegato B del decreto.
Restano immutate rispetto ai DM 1 aprile 2016 sul corso base di addestramento, le indicazioni su riconoscimento di idoneità di questi enti e società,sull’accertamento delle competenze (art.4) e sul rilascio del certificato di addestramento (art.5)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 31 luglio 1991 “Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche”;
b) il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 “Sostituzione dell’allegato B al decreto ministeriale 31 luglio 1991 concernente l’istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche”;
c) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 – “Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici”.

Addestramento avanzato al trasporto di gas liquefatti
Il secondo decreto 1 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture definisce i requisiti dell’addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di gas liquefatti, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-2, paragrafo 3 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo codice STCW.
Per conseguire l’addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della certificazione relativa all’addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno tre operazioni di caricazione e tre di discarica attestate dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento regolato all’art. 3 del decreto.
Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.
Valgono sempre le considerazioni sopra espresse per gli enti deputati alla formazione (art3) l’accertamento delle competenze (art.4) e rilascio dell’attestato (art 5)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 1 aprile sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 – «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche»;
b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 – «Certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti».

Riferimenti normativi:
DECRETO 1 aprile 2016 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.
(GU Serie Generale n.85 del 12-4-2016)

DECRETO 1 aprile 2016 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. (16A02841) (GU Serie Generale n.85 del 12-4-2016)

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Redazione InSic

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