Tubazioni antincendio

Tubazioni antincendio per navi: omologazione antincendio nel Regolamento 2024/1295

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Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1295, la Commissione europea approva le specifiche tecniche e le norme di prova che si applicano alle tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno superiore a 25 mm in uso sulle navi.

L’articolo 35, paragrafo 2, di tale direttiva, che indichino i pertinenti

Navi: obbligo di tubazioni antincendio omologate secondo Convenzione SOLAS

Per motivi di sicurezza, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) prevede l’obbligo di tubazioni antincendio omologate a bordo delle navi.

L’equipaggiamento marittimo da installare sulle navi dell’UE deve soddisfare i requisiti della direttiva 2014/90/UE[1]: all’articolo 35 la Direttiva indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali relativi a tale equipaggiamento marittimo.

Tali tubazioni non sono disciplinate dalla legislazione dell’Unione, quindi non potevano, finora essere sottoposte a una valutazione della conformità e omologate a norma della direttiva 2014/90/UE per l’uso a bordo europee. La mancanza di armonizzazione ha comportato finora livelli diversi di sicurezza dei prodotti a bordo delle navi dell’UE, con la conseguente possibilità di un guasto di tali prodotti durante l’utilizzo, il che comporta un rischio grave e inaccettabile per la salute e la sicurezza marittima e un onere amministrativo per gli Stati membri.

Convenzione SOLAS: cos’è e a cosa si applica

La Convenzione SOLAS è stata adottata il 1° novembre 1974 ed entrata in vigore il 25 maggio 1980 ed è il più importante di tutti i trattati internazionali riguardanti la sicurezza delle navi mercantili.

Detta norme minime per la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio delle navi, compatibili con la loro sicurezza. Gli Stati di bandiera hanno la responsabilità di garantire che le navi battenti la loro bandiera rispettino i suoi requisiti, e la convenzione prescrive una serie di certificati come prova.

Il Capitolo II della Convenzione riguarda da vicino le Costruzioni – Compartimentazione e stabilità, macchine e impianti elettrici: i requisiti relativi alle macchine e agli impianti elettrici sono intesi a garantire che i servizi essenziali per la sicurezza della nave, dei passeggeri e dell’equipaggio siano mantenuti in varie condizioni di emergenza.

Convenzione SOLAS e norme antincendio

In particolare il Capitolo II-2 riguarda la “Protezione antincendio, rivelazione ed estinzione incendi” e comprende disposizioni dettagliate in materia di sicurezza antincendio per tutte le navi e misure specifiche per le navi passeggeri, le navi da carico e le petroliere.

Esse comprendono i seguenti principi:

  • divisione della nave in zone principali e verticali mediante confini termici e strutturali;
  • separazione degli spazi abitativi dal resto della nave mediante delimitazioni termiche e strutturali;
  • uso limitato di materiali combustibili; rilevamento di eventuali incendi nella zona di origine;
  • contenimento ed estinzione di qualsiasi incendio nello spazio di origine;
  • protezione dei mezzi di fuga o di accesso a fini antincendio;
  • pronta disponibilità di dispositivi antincendio; minimizzazione della possibilità di accensione di vapori di carico infiammabili.

Convenzione SOLAS: ultimi aggiornamenti

Il 1° luglio 2024 entreranno in vigore le disposizioni del Capo XV – Misure di sicurezza per le navi che trasportano personale industriale che hanno l’obiettivo di stabilire norme minime di sicurezza per le navi che trasportano personale industriale, nonché per il personale stesso, e affrontare i rischi specifici delle operazioni marittime nei settori offshore ed energetico, come le operazioni di trasferimento di personale. Tale personale può essere impegnato nella costruzione, nella manutenzione, nello smantellamento, nel funzionamento o nella manutenzione di impianti offshore, quali parchi eolici, nonché di impianti offshore per l’estrazione di petrolio e gas, di acquacoltura, di estrazione mineraria oceanica o di attività analoghe.


[1] La direttiva 2014/90 è la norma di riferimento sull’equipaggiamento marittimo e contiene le norme e procedure internazionali di prova per l’omologazione dell’equipaggiamento marittimo.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it