Vie di fuga occupate: quali alternative secondo il Codice antincendio?

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Nuovo quesito per la rivista Antincendio!
Relativamente ai corridoi degli edifici ad uso uffici, deputati all’esodo come via di fuga in caso di incendio, sono quasi sempre “occupati” da armadiature (contenenti documentazione amministrativa cartacea) e fotocopiatrici.
Il decreto 10/03/1998 ovviamente vieta gli ingombri lungo le vie di esodo, ma i titolari delle attività, a volte in accordo con “tecnici” dei Comandi dei VV.F., non intendono ottemperare a tale prescrizione.
Con il nuovo Codice di prevenzione incendi è possibile valutare il rischio con delle sicurezze alternative?


Secondo l’Esperto
I criteri fissati per le vie d’esodo all’Allegato III del D.M. 10/03/98, così come richiamato anche dall’art.46 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro) rimangono integralmente validi e non potrebbe essere diversamente trattandosi delle vie di fuga che sono la principale misura di protezione passiva in caso di emergenza.
La pessima abitudine di “occupare” le vie di fuga con ingombri di vario tipo (armadi,fotocopiatrici, documentazioni cartacee, ecc.), limitando la fruibilità della larghezza dei percorsi d’esodo, non è contemplata da alcuna disposizione normativa e, in caso di emergenza, risulterebbe una grave violazione delle normative vigenti relative alla larghezza delle vie d’esodo in relazione all’affollamento delle persone presenti, così come dovrebbe risultare dalla documentazione allegata al progetto ed al DVR.
Che i “titolari delle attività, a volte in accordo con tecnici dei Comandi dei VV.F., non intendono ottemperare a tale prescrizione”, come indica il lettore, è un’affermazione grave e non condivisibile, perché non supportata da alcun provvedimento normativo che autorizzi tale violazione.
Credo si tratti di una “leggenda metropolitana” che fa comodo ad alcuni, ma vorrei vedere quali “tecnici” del Vigili del fuoco possano mettere per iscritto tale assurdità.
Sulla fruibilità delle vie di fuga in caso di emergenza, non ci sono sconti o altre scorciatoie normative che ne possano legittimare la non rispondenza ai criteri normativi generali indicati dal D.M. 10/03/98. Il titolare dell’attività si assume ogni responsabilità penale e civile in caso di emergenza sull’eventuale non rispondenza delle vie di fuga a quanto previsto dalla normativa oggi vigente.

Redazione InSic

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