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Il reato di incendio nel Codice penale: l’incendio doloso e colposo

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Nel presente articolo spiegheremo cosa si intende per "incendio" nella giurisprudenza distinguendo le ipotesi di accensione del fuoco dolosa e colposa. Passeremo poi alla definizione del reato di incendio e le ipotesi di incendio doloso e incendio colposo.

Il presente articolo è tratto da "La figura dell’ingegnere forense nella conduzione di un’indagine su una scena d’incendio" (rivista Antincendio n.10/2023) a cura di Aurora Beretta, mediatrice penale e Marcello Mangione, ingegnere forense.

  1. Cosa si intende per fuoco nel diritto penale
  2. Il reato di incendio nel codice penale
  3. Le parti del procedimento penale

Cosa si intende per fuoco nel diritto penale

Nel sistema giuridico italiano, la definizione di incendio, è stata specificata dalla Corte di Cassazione in accordo con l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria. In primo luogo, è necessario operare la differenziazione chiarificata dalla Corte di Cassazione riguardo due fenomeni non equiparabili tra loro: l’incendio e il fuoco

Se con fuoco si intende «l’insieme degli effetti calorifico e luminoso della combustione, che si manifestano nella fiamma». Si ha un incendio solo quando il «fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone».

Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sé ab origine, qualificabile come incendio; è tale, secondo la fattispecie legale, prevista sia dall’art. 423 che dall’art. 449 del codice penale, solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra.

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