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Il ruolo del perito e del consulente tecnico in un scenario di incendio

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In un precedente articolo abbiamo visto cosa si intende per “incendio” nella giurisprudenza ed i concetti di reato di incendio oltre ai protagonisti del processo. Ora ci concentriamo sull’attività del perito e del consulente tecnico in uno scenario di incendio.

Dopo aver compreso i ruoli del processo, sorge spontaneo chiedersi quale sia il ruolo di un consulente tecnico e del perito nel processo penale. L’importanza dei loro ruoli e dei loro strumenti viene trattata con uno sguardo sempre in divenire, poiché dove la scienza avanza, la macchina della giustizia non può restare indietro.

Il presente articolo è tratto da “La figura dell’ingegnere forense nella conduzione di un’indagine su una scena d’incendio” (rivista Antincendio n.10/2023) a cura di Aurora Beretta, mediatrice penale e Marcello Mangione, ingegnere forense.

Perito e consulente tecnico: le figure nel processo civile e penale

Il giudice non è onnisciente e, quand’anche riuscisse ad orientarsi in una materia che non padroneggia, potrebbe comunque avere bisogno di integrare la sua conoscenza con quella di un esperto. La nomina del consulente tecnico d’ufficio (processo civile) e del perito d’ufficio (processo penale) avviene con ordinanza.

Il perito è un esperto in una determinata materia che viene incaricato dal giudice a svolgere un’indagine tecnica al fine di integrare le sue conoscenze in vista della decisione. Di solito è un soggetto iscritto all’apposito albo, ma può anche essere esterno ad esso, tenendo sempre conto che deve avere particolari conoscenze della materia in questione.

Il Pubblico Ministero e la difesa hanno la medesima possibilità di nominare un consulente tecnico.

Le condizioni ed i requisiti del consulente tecnico e del perito

Secondo l’art. 222 c.p.p.6, invece, sarà nullo l’ufficio prestato da un perito che sia minorenne, inabilitato, affetto da infermità di mente, interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte, sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o che non possa essere assunto come testimone, che abbia facoltà di astenersi dal testimoniare, che sia chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete, sia stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Valgono le stesse condizioni anche per il consulente tecnico.

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