Edifici grande altezza

In Gazzetta la Regola tecnica di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili – DM 30 marzo 2022

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Con DECRETO 30 marzo 2022 il Ministero dell’interno approva la Regola tecnica di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili (o anche Regola tecnica di prevenzione incendi per facciate degli edifici civili). Il Decreto entra in vigore il 7/7/2022 (a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta l’8 aprile). Nei prossimi aggiornamenti di InSic vedremo i diversi capitoli della regola tecnica.

  • La Regola contenuta nel Decreto è stata inserita nell’allegato 1 del Codice di Prevenzione Incendi (Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, di seguito “Codice”), alla sezione V «Regole tecniche verticali», come «V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili» sostituendo i corrispondenti riferimenti tecnici già contenuti nell’allegato.
  • Per quanto riguarda la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili il Decreto 30 marzo 2022 ammette come “utile riferimento” le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea (in attesa dei metodi armonizzati europei).

Vediamo di seguito a quali attività si applica, in quali casi non sono necessari adeguamenti alle nuove disposizioni e cosa fare in caso di modifiche o ampliamenti delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Regola Tecnica 2022 sulle facciate degli edifici civili: la struttura

La Regola tecnica delle chiusure d’ambito degli edifici civili contenuta nell’allegato al Decreto e trasposta nel Codice come «V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili» prevede le seguenti sessioni

  • Campo di applicazione;
  • Definizioni;
  • Classificazione;
  • Strategia antincendio (Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, Sicurezza Impianti tecnologici/servizio);
  • Realizzazione di Fasce di Separazione;
  • Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.

Regola Tecnica antincendio Facciate 2022: a quali edifici si applica?

La Regola tecnica si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi,

  • esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
  • quelli di nuova realizzazione.

Per “chiusure d’ambito” si intende la frontiera esterna orizzontale o verticale dell’edificio (come definito dalla Regola Tecnica).

Regola Tecnica 2022 sulle chiusure d’ambito degli edifici civili: adeguamenti

La nuova Regola tecnica (ai sensi dell’art.3 del Decreto) non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del decreto (7/7/2022) ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3 (Valutazione dei progetti), 4 (Controlli di prevenzione incendio) e 7 (Deroghe) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base del Codice di prevenzione Incendi attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Cosa fare in caso di modifiche/ampliamenti sugli edifici civili?

  • Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la regola tecnica si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare (il Decreto richiama l’art.2 comma 3 del Codice);
  • Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti non rientranti nei casi di cui sopra si applicano le altre regole tecniche (definite all’art. 5 comma 1 bis del Codice) per quanto non disciplinato, si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (il Decreto richiama l’art.2 comma 4 del Codice). Pertanto, in base a questo articolo, alle costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti anche le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate. In quest’ultimo caso è comunque possibile per il responsabile dell’attività applicare le disposizioni della Regola tecnica, all’intera attività.

Regola antincendio per le facciate: aspetti tecnici

Per approfondire sugli aspetti tecnici della Regola tecnica per le facciate degli edifici civili, contenuta nell‘allegato al DM 30 marzo 2022 leggi l’approfondimento sotto, tratto dall’analisi del Decreto fornito dai Vigili del Fuoco.

Regola Tecnica 2022 sulle chiusure d’ambito: Testo in PDF

Scarica il testo della regola tecnica di prevenzione Incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili.

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Allegati

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it