Incendio di Torre del Moro: come gestire la sicurezza antincendio negli edifici civili?

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Nella giornata di ieri un rogo ha interessato l’intera facciata del palazzo di 18 piani ad uso civile, conosciuto come «Torre del Moro» nella periferia sud di Milano.

Partiamo dal caso di cronaca per capire come si organizza la sicurezza antincendio negli edifici civili e in particolare negli edifici di grande altezza come “Torre del Moro”, che raggiunge i 60 metri, alla luce della più recente normativa!

Le considerazioni che seguono sono stratte dall’articolo “Condomini: la nuova regola tecnica” di Corrado Romano (Ing. Primo Dirigente comandante Vigili del fuoco di Imperia) su Antincendio n.7/2020 (Articolo integrale disponibile gratuitamente per abbonati alla rivista Antincendio).

PH e video tratti da Vigilfuoco.tv

L’incendio di Torre del Moro

L’edificio, riporta Corriere Milano, fa parte di un intervento edilizio recente di 3.100 metri cubi quadrati di superficie produttiva, 2.700 di commerciale e uffici e di 3.700 metri quadrati di appartamenti. Il grattacielo raggiunge i 60 metri d’altezza.

Dall’edificio si è alzata un’altissima colonna di fumo nero, le famiglie (oltre 60) sono state tutte evacuate: nessun morto ma diversi intossicati, compresi alcuni vigili del fuoco. Secondo Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco, «l’edificio sicuramente non collasserà perché la struttura centrale in cemento armato non risulta interessata dalle fiamme, a differenza di quella esterna, quella metallica

Edifici civili: la normativa antincendio a partire dal 2019

Il D.M. 25/01/2019 prevede che dal 6 maggio 2019 vengano applicati i contenuti tecnici agli edifici di nuova realizzazione, mentre per quelli esistenti l’obbligatorietà avrà le sottoelencate decorrenze:

 6 maggio 2021: attuazione delle disposizioni attinenti all’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

 6 maggio 2020: attuazione delle restanti disposizioni. Le novità introdotte preliminarmente prevedono che per gli edifici adibiti a civile abitazione, esistenti alla data del 6 maggio 2019, soggetti agli adempimenti  di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, è necessario trasmettere al competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco l’avvenuta esecuzione  degli adeguamenti indicati precedentemente, all’atto della presentazione dell’Attestazione del Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio.

Edifici civili: quattro livelli di prestazione

In particolare, la norma distingue 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui sono correlati specifici adempimenti:

  1.  Edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri (L.P. 0).
  2.  Edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri (L.P. 1).
  3.  Edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri (L.P. 2).
  4.  Edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti (L.P. 3).

Negli stabili con altezza superiore ai 24 m, in cui risultino presenti altre attività contemplate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (ad esempio autorimesse, impianti produzione calore, gruppi elettrogeni ecc…), si dovrà assumere un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Livelli di prestazione e indicazioni della Regola tecnica

La regola tecnica stabilisce per ciascuna livello di prestazione:

  •  specifici adempimenti per il responsabile dell’attività
  •  specifici adempimenti per gli occupanti
  •  adozione delle misure da effettuare in caso d’incendio (L.P. 0)
  •  adozione delle misure antincendio preventive
  •  attuazione della pianificazione dell’emergenza
  •  istituzione del centro di gestione dell’emergenza (L.P. 3).

Edifici di altezza: 54 m ≤ h < 80: come si articola la sicurezza antincendio

Ecco di seguito alcune indicazioni sulle misure di prevenzione incendi per edifici di grande altezza nei quali rientrerebbe un edificio come Torre dei Moro a Milano

Responsabile dell’attività – Competenze

  • Attuazione della pianificazione dell’emergenza e relative verifiche periodiche.
  • Attuazione delle informazioni inerenti alle procedure di emergenza in caso d’incendio per gli occupanti e indicazioni sull’osservanza delle misure antincendio preventive.
  • Mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e di tutte le altre misure antincendio presenti, eseguendo le verifiche dei controlli e gli interventi di manutenzione i cui esiti devono essere riportati su appositi registri dei controlli.
  • Affissione del prospetto informativo recante i divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come stabilito dalle misure da porre in essere in tali situazioni emergenziali; l’assemblea condominiale potrà decidere la redazione di tale documento oltre che in lingua italiana anche straniera.
  • Affissione della cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente.
  • Per le aree comuni, controllo dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio.
  • Scelta delle misure di prevenzione antincendio preventive.
  • Installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.

 Occupanti – Competenze Condizioni regolari di esercizio:

  • Rispetto delle informazioni riportate nel prospetto informativo recante i divieti e precauzioni da osservare, approntate dal Responsabile dell’attività/ Amministratore.
  • Divieto di variazione della fruibilità delle vie d’esodo e delle dotazioni di protezione attiva e passiva. In caso di emergenza dovranno essere messe in atto tutte quelle indicazioni riportate nel piano di emergenza quali:
  • Adempimenti inerenti all’effettuazione delle procedure di allarme e relative comunicazioni.
  • Adempimenti inerenti all’evacuazione in relazione alle procedure riportate nella pianificazione di emergenza. Le aree riportate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 sono individuate luoghi di lavoro (fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente).

 Misure antincendio preventive

  • Corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, liquidi infiammabili e gassosi.
  • Salvaguardia della fruibilità delle vie di esodo.
  • Corretta chiusura di tutte le porte tagliafuoco in corrispondenza dei vari compartimenti.
  • Eliminazione delle fonti d’ innesco quali: divieto d’uso di fiamme libere, divieto di fumo in aree ove vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche non perfettamente funzionanti o non opportunamente impiegate, ecc.
  • Conduzione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, riguardo a: operazioni pericolose (ad esempio lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle so[1]stanze o miscele pericolose (ad esempio solventi, colle, infiammabili in genere).
  • Valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche strutturali, di finitura, di rivestimento delle facciate, dell’isolamento termico e acustico e agli impianti.
  • Realizzazione di impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

Pianificazione dell’emergenza

Le pianificazioni dell’emergenza, in condizioni di comunanza strutturale, impiantistica, di sistemi dei percorsi di esodo, esercite da diversi responsabili, dovranno tenere conto delle interferenze con le attività limitrofe mediante l’affissione di apposite planimetrie informative per gli occupanti, corredate delle indicazioni inerenti alle vie di esodo.

La pianificazione dell’emergenza può essere circoscritta all’informazione per gli occupanti sui comportamenti da intraprendere ed essere trasmessi anche con semplici avvisi da affiggere in bacheca. I contenuti della pianificazione devono comprendere:

  • Istruzioni per la chiamata di soccorso e relative informazioni utili da fornire ai fini di un efficace soccorso.
  • Indicazioni da indicare alle squadre di soccorso sopraggiunte sul posto.
  • Procedure da eseguire per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti.
  • Informazioni inerenti all’esodo degli occupanti con eventuale presenza di persone con limitate capacità motorie.
  • Divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacua[1]zione in caso di incendio, ad eccezione di quelli antincendio da utilizzarsi secondo le procedure di cui al D.M. 15 settembre 2005.
  • Procedure di attivazione e diffusione dell’allarme. Se installati impianti di rivelazione automatica o manuale dell’incendio, saranno predisposte adeguate istruzioni di impiego e attivazione dei sistemi di allarme.

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Redazione InSic

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