Continua la serie di articoli sul settore “Esplosivi”: dopo aver analizzato i Sistemi di protezione contro le esplosioni secondo Direttive Atex e le Sorgenti di innesco, in questo articolo si analizza la normativa europea in materia di precursori di esplosivo.
Cosa sono i precursori di esplosivo? qual è la disciplina europea segnata dal Regolamento UE 2019/1148? quali tipi di precursori esistono, quali sono gli obblighi ai quali sono tenuti gli operatori che li trattano ed i limiti imposti dalla normativa all’utilizzo per i privati?
Nell'articolo
Cosa sono i precursori di esplosivi
I “precursori di esplosivi” sono le sostanze elencate nell’allegato I o II del Regolamento 2019/1148, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell’allegato I, comprese le miscele o le altre sostanze in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.
Sono escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II del Regolamento 2019/1148 è inferiore all’1 % p/p.
La particolarità di tali sostanze o miscele è che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi.
Precursori di esplosivo: la normativa
La normativa di riferimento per i precursori di esplosivo è il REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.
Da quando si applica il Regolamento UE 2019/1148?
Si applica a decorrere dal 1° febbraio 2021; la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, legalmente acquistati anteriormente al 1o febbraio 2021 erano autorizzati fino al 2 febbraio 2022.
Cosa contiene il Regolamento UE 2019/1148
- Nell’Allegato I: Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore.
- Nell’Allegato II: Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore.
Qual è lo scopo del Regolamento UE 2019/1148
Il Regolamento stabilisce le regole, a livello di UE, per la messa a disposizione, l’introduzione, il possesso e l’uso di sostanze (elemento chimico e suoi composti allo stato naturale o artificiale) o miscele (una soluzione composta da due o più sostanze) che potrebbero essere utilizzate in modo improprio per produrre esplosivi illecitamente.
Limita la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e richiede che qualsiasi transazione sospetta che coinvolga le sostanze sia segnalata alle autorità competenti.
A cosa si applica il Regolamento UE 2019/1148
Il Regolamento si applica alle sostanze elencate nei suoi allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.
Il Regolamento non si applica:
- ai prodotti definiti all’articolo 3, punto 3, del Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- agli articoli pirotecnici come definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
- all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;
- alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
- ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.
Le Definizioni del Regolamento UE 2019/1148
Il Regolamento contiene una serie di definizioni (art.3) di riferimento per gli operatori del settore.
L’Utilizzatore professionale è qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un’altra persona
Per Privato si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona.
Per Operatore economico si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online.
Per Mercato online si intende il prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici, dall’altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online.
Precursori di esplosivi: categorie e tipologie
Il Regolamento UE 2019/1148 identifica due categorie distinte all’interno dei precursori di esplosivi:
- Precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (Allegato I), come acido nitrico, perossido di idrogeno, nitrato di ammonio, clorato di potassio, nitrato di ammonio, ecc. Questi non devono essere messi a disposizione, introdotti, posseduti utilizzati da privati a meno che la loro concentrazione non sia inferiore a limiti specifici;
- Precursori di esplosivi soggetti a segnalazione (Allegato II), come acetone, nitrato di sodio, nitrato di potassio, polveri di alluminio, polveri di magnesio, ecc.
Precursori di esplosivi: gli obblighi dei soggetti
Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi:
- gli operatori economici e i mercati online devono segnalare le transazioni sospette.
- gli operatori economici e gli utilizzatori professionali devono segnalare le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.
Precursori di esplosivi: gli obblighi dei privati
Ai privati non è essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare determinati precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a taluni valori limite, espressi in percentuale di peso (p/p). Tuttavia, ai privati è consentito acquistare, introdurre, detenere o usare taluni precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a tali valori limite per fini legittimi, purché siano in possesso di una licenza a tal fine.
Qualora il richiedente sia una persona giuridica, l’autorità competente dello Stato membro deve prendere in considerazione i precedenti della persona giuridica e di qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica.
Precursori di esplosivi e licenze
Per taluni precursori di esplosivi, soggetti a restrizioni in concentrazioni superiori ai valori limite previsti dal Regolamento, non esiste un uso legittimo da parte di privati. Di conseguenza, deve essere interrotta la concessione di licenze per il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio e il perclorato di sodio.
Licenza per precursori di esplosivi: limiti per i privati
La concessione di licenze deve essere consentita solo per un numero limitato di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali esiste un uso legittimo da parte di privati. Tale concessione di licenze deve essere limitata in concentrazioni non eccedenti il valore limite superiore previsto dal Regolamento.
Al di sopra di tale valore limite superiore, il rischio della fabbricazione illecita di esplosivi supera l’uso legittimo trascurabile da parte di privati di tali precursori di esplosivi, dato che alternative o concentrazioni inferiori di tali precursori sono in grado di ottenere il medesimo effetto.
Esplosioni industriali: l’approfondimento
Per distinguere, analizzare e approfondire le differenze tra esplosioni industriali secondo direttive atex e quelle da esplosivi, con EPC Editore:
MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX
Classificazione dei luoghi, valutazione e gestione dei rischi da atmosfere esplosive, redazione del DPCE e collegamenti con il Codice di prevenzione incendi. Esempi pratici, casi applicativi e misure di prevenzione e protezione.
Arturo Cavaliere
Edizione: giugno 2021
Laureato in ingegneria industriale, è stato progettista d’impianti elettrici per il settore industriale e per quello ferroviario, per poi ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico delle sedi italiane di una società operante nel settore dell’antincendio. Successivamente ha ricoperto vari incarichi all’interno di Enel distribuzione, interessandosi soprattutto di alta tensione. Svolge attività professionale nel settore dell’impiantistica elettrica per i luoghi con pericolo di esplosione e si occupa inoltre di valutazione analitica e gestione dei rischi elettrici, da fulminazione, da atmosfere esplosive e di processo (PHA). È docente presso autorevoli Istituti ed Enti di formazione, in seminari e corsi. È autore di diverse pubblicazioni su riviste tecniche e di alcuni testi su impianti elettrici in ambienti pericolosi, sui lavori con rischio elettrico e relative qualifiche e sull’applicazione delle direttive ATEX.