Bombole di acetilene: un quesito pervenuto alla rivista Antincendio, riguarda il quantitativo di gas in depositi e le autorizzazioni antincendio ai sensi del D.P.R. n.151/2011.
Bombole di acetilene: il quesito
Un’azienda utilizza delle bombole di acetilene (gas disciolto) pari ad un quantitativo massimo di 72 kg (peso totale tra quelle in deposito e quelle utilizzate in produzione). A circa 25 m dal deposito delle bombole di acetilene vi è un piccolo laboratorio (isolato dal resto dell’edificio) in cui si utilizza acido solfidrico (questo è un gas liquido stoccato in due bombole da 12 kg/cad.).
Il totale dei due gas (disciolto + liquido) è pari a 96 kg. Stando alle attività del punto 3 di cui al D.P.R. 151, non essendo GPL, sembra che sia soggetto al punto 3.8. B per qualunque quantitativo (anche una sola bombola da 1 kg). È corretta la mia interpretazione?
Bombole di acetilene secondo l’Esperto
L’interpretazione del Lettore non è corretta, poiché un deposito di bombole di acetilene (e/o altro gas infiammabile liquefatto o disciolto), con quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg., rientra nella fattispecie indicata all’Attività 3 B dell’Allegato al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, soggetto alle procedure autorizzative dei Vigili del fuoco, ma se il quantitativo è inferiore a 75 Kg. non rientra nella fatti-specie indicata all’Attività 3 B del D.P.R. 151/2011 e, quindi, non soggetto alle predette procedure autorizzative dei Vigili del fuoco.Per proporre il vostro quesito, occorre essere abbonati alla Rivista Antincendio, e scrivere a:
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