Dalla rivista Antincendio Antonio Annecchini (Vice Dirigente Direzione Regionale Abruzzo, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) introduce alcuni principi in materia di sicurezza in caso di incendio, dai procedimenti di prevenzione incendi alle attività di verifica e controllo.
Dal numero di giugno di Antincendio estrapoliamo una riflessione sul Certificato di Prevenzione Incendi e sulle evoluzioni normative che lo hanno interessato fino al DPR n.151/2011.
Nell'articolo
Cos’è il Certificato di prevenzione Incendi? definizioni
Una prima compiuta ed esaustiva definizione del Certificato di Prevenzione Incendi è cristallizzata nel D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Infatti, prendendo a riferimento tutta la normativa precedente (articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, leg ge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) ed alla data del 20/4/2006, il Certificato di Prevenzione Incendi è un provvedimento amministrativo rilasciato dal comandante dei Vigili del fuoco territorialmente competente al termine della conclusione positiva del procedimento descritto nel D.P.R. 12/1/1998, n. 37.
Il Certificato di Prevenzione Incendi, quindi, aveva una scadenza ed il destinatario era il titolare dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
D.P.R. 1/8/2011 n. 151: come cambia il Certificato di prevenzione Incendi?
Successivamente, con il recepimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) avvenuta con il D.P.R. 1/8/2011 n. 151, il Certificato di Prevenzione Incendi subisce una totale modifica che lo porta, praticamente, a scomparire. Tuttavia, la portata tecnico – giuridica della modifica introdotta dal citato regolamento non viene efficacemente resa nei principi generali della materia riportati nel D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Infatti, l’unica modifica qui introdotta è quella di cui all’ art. 12, comma 1, lettera e) ibidem, la quale procede all’abolizione del periodo di validità del Certificato di Prevenzione Incendi. In realtà, il Certificato di Prevenzione Incendi con l’entrata in vigore del ibidem cessa di esistere quale provvedimento amministrativo autorizzatorio: il regolamento del 2011 ha raccordato la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con la revisione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 da parte del decreto-legge n. 78 del 2010 (disciplina cui recentemente si è aggiunto il decreto legislativo n. 126 del 2016, in attuazione di delega recata dall’articolo 5 della legge n. 124 del 2015). Ne consegue che la SCIA sostituisce ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale), il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
D.P.R. 1/8/2011 n. 151: come cambiano le autorizzazioni antincendio?
Tale evoluzione normativa si è riflessa, dunque, anche sulla disciplina antincendi – pur nel contemperamento dell’istanza di semplificazione con quella di tutela della incolumità pubblica – sicché il procedimento di tipo autorizzatorio, imperniato sul Certificato di Prevenzione Incendi, quale requisito per poter svolgere le attività, è stato superato da un regime di controlli ex post esercitati a seguito della presentazione della SCIA.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è atto tacito di assenso soggettivamente e oggettivamente amministrativo, bensì atto del privato interessato a fronte del quale la pubblica amministrazione può solo esercitare, in via postuma e comunque entro 60 giorni dal suo deposito, poteri inibitori e di vigilanza repressivi: l’esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi diviene, sostanzialmente, liberalizzato. In attesa della modifica normativa riparatoria introdotta soltanto sei anni dopo con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 97, (con cui si aggiornano al mutato assetto normativo le disposizioni contenute all’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ancorate al tradizionale strumento del Certificato di Prevenzione Incendi) si assiste ad un periodo (dall’ottobre 2011 al luglio 2017) in cui al nome di Certificato di Prevenzione Incendi corrisponde unicamente un documento rilasciato dal comandante provinciale, per obbligo imposto ibidem e non richiesto dal titolare che deve soltanto depositare una segnalazione certificata, il cui scopo può essere unicamente quello di notiziare il titolare di una attività classificata in categoria C dell’avvenuto controllo postumo con esito positivo.
Niente a che vedere, quindi, con il precedente concetto di provvedimento autorizzatorio nei poteri del comandante provinciale dei Vigili del fuoco. Allo stato dei fatti, dopo l’ottobre 2011, si assiste ad una continuità “di abito” (il nome) che, tuttavia, veste un “monaco” differente (la sostanza), e non è certo l’abito a fare il monaco.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Certificato di Prevenzione Incendi: l’abito non fa il monaco
Antonio Annecchini
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