Gallerie stradali: quali adempimenti procedurali e tecnici? Rispondono i Vigili del Fuoco

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Con Circolare della Direzione Centrale Prevenzione n. 16510 del 31/10/2019 il Corpo VV.F. fornisce indirizzi per gli adempimenti procedurali e tecnici da osservare per le gallerie stradali più lunghe di 500 mt.
Ricorda la Direzione Centrale che con DPR 151/11 le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri sono annoverate in Categoria A ma si distinguono quelle ricomprese e quelle non ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN).

La Direzione centrale indica la normativa di riferimento e le procedure operative per il personale chiamato a effettuare sopralluoghi, controlli e ispezioni su entrambe le tipologie di tratti autostradali.


Analizziamo la Circolare secondo i seguenti punti:
Gallerie stradali ricomprese nella rete TEN: riferimenti normativi
Gallerie stradali non ricomprese nella rete TEN: riferimenti normativi
Gli indirizzi operativi del CNVVF per controlli e ispezioni sulle gallerie
Gli indirizzi per le gallerie appartenenti o non appartenenti alla Rete TEN

Gallerie stradali ricomprese nella rete TEN: riferimenti normativi


Quelle che appartengono alla rete europea sono sottoposte alla disciplina dell’art.4 del DPR 151/11 ma risulta preminente, sia in termini procedurali che tecnici, l’aspetto autorizzatorio nonché l’opera di controllo e vigilanza che il D.lgs. 264/06 pone in capo alle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare alla Commissione permanente per le gallerie (art. 4 del Decreto).
Per le gallerie ricomprese nella rete TEN ma non ancora conformi ai requisiti previsti dal D.lgs. 264/06 restano valide le indicazioni delle circolari n. 1 del 29.01.2013 e n. 2 del 12.04.2016 in base alle quali il termine di presentazione della SCIA (art.4 DPR 151/2011) scatta sei mesi dopo la data del 30 aprile 2019 (data indicata in art. 7 del D.lgs. 264/06, con riferimento alla scadenza per apprestare gli adeguamenti tecnici previsti in allegato II del Decreto) ai fini degli adempimenti di cui DPR 151/2011, l’asseverazione a firma di tecnico abilitato, a corredo della SCIA deve attestare la conformità della galleria appartenente alla rete TEN ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nel D.lgs. 264/06.

Gallerie stradali non ricomprese nella rete TEN: riferimenti normativi


Per quanto riguarda, invece, le gallerie stradali esistenti non appartenenti alla rete TEN, il termine di presentazione della SCIA è stato prorogato da vari interventi legislativi e, da ultimo, dall’articolo 7 dalla legge n. 134/2012 che ha uniformato i termini per la presentazione della SCIA sia in caso di gallerie appartenenti alla rete TEN che di gallerie non appartenenti alla rete TEN fissandoli a sei mesi dalla data del 30 aprile 2019 (“entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall’articolo 55, comma l-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l , convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27”).

Gli indirizzi operativi del CNVVF per controlli e ispezioni sulle gallerie


La Direzione Centrale VV.F. consiglia al personale che si trovasse in presenza di gallerie appartenenti alla rete TEN esistenti e non ancora conformi ai requisiti di cui al D.lgs 264/2006 sia nell’ambito degli ordinari controlli di prevenzione incendi che nell’ambito dell’attività di vigilanza ispettiva, di:
• attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA;
• effettuare le valutazioni tecniche sulle eventuali carenze degli aspetti antincendio con riferimento ai requisiti minimi riportati nell’Allegato II del D.lgs 264/06. Si ricorda a proposito, che la Commissione permanente per le gallerie, con proprio provvedimento (che verrà diffuso dal Corpo) ha indicato alcuni requisiti di sicurezza tecnici e gestionali in modo da consentire l’esercizio provvisorio, con limitazioni, di gallerie esistenti e non adeguate.
• In sede di sopralluogo dovrà inoltre verificare la presenza dell’atto autorizzativo della Commissione permanente per le gallerie: in caso di esito negativo, le risultanze dovranno essere comunicate, oltre che agli organi competenti, anche alla Commissione permanente per le gallerie. Ma, ricorda la Direzione Centrale: “i Comandi non sono tenuti a valutare ed approvare, qualora proposti dai gestori, interventi atti a compensare il rischio del mancato adeguamento ai requisiti previsti dal D.lgs 264/06 o alle condizioni di esercizio con limitazioni fissati dalla Commissione permanente, nemmeno qualora tali misure fossero presentate dai gestori nell’ambito dei Piani di intervento predisposti ai fini di ottenere il concerto con le strutture territoriali dei Vigili del fuoco”.

Gli indirizzi per le gallerie appartenenti o non appartenenti alla Rete TEN


In caso di galleria appartenente alla rete TEN già conforme ai requisiti del D.lgs 264/06, fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, il personale VF avrà cura di verificare, in sede di sopralluogo, la sussistenza dell’atto autorizzativo all’esercizio di cui all’allegato IV del D.lgs 264/06 da parte della Commissione permanente per le gallerie.
Se la galleria esistente non appartiene alla rete TEN, la Direzione centrale rimanda al prossimo documento a firma del Ministero Interno (per gli aspetti antincendio) e Ministero Infrastrutture: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea” , approvato dal C.C.T.S. nell’adunanza del 28/11/2018 (ancora in fase di approvazione definitiva) che per le gallerie già in esercizio alla data della sua emanazione, prevederà un adeguamento a specifici requisiti di sicurezza antincendio in tre differenti fasi temporali con scadenza 6 mesi, 1 anno e 5 anni. Solo al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti e comunque alla scadenza dei rispettivi termini, il gestore o soggetto titolare dell’attività dovrà presentare la SCIA, si chiarisce nella Circolare.

Riferimenti normativi

CIRCOLARE DCPREV n. 16510 del 31/10/2019
recante indirizzi applicativi per gli adempimenti procedurali e tecnici da osservare per le gallerie stradali più lunghe di 500 mt.(Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile)

Che cos’è la Rete Ten-T?

La rete TEN-T, istituita con Decisione n. 1692/96/CE del 23 luglio 1996 che ne ha fissato i parametri generali ed oggi disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 dell’11 dicembre 2013, comprende infrastrutture di trasporto e applicazioni telematiche, nonché misure che promuovono la gestione e l’uso di tale infrastruttura e rendono possibili l’istituzione e la gestione di servizi di trasporto efficienti e sostenibili. L’infrastruttura della rete TEN-T è costituita dai sistemi per il trasporto ferroviario, il trasporto sulle vie navigabili interne, il trasporto stradale, il trasporto marittimo, il trasporto aereo e il trasporto multimodale.
La rete TEN-T si qualifica, quindi, come una rete unificata composta da:
•una rete globale (comprehensive), costituita da tutte le infrastrutture di trasporto esistenti e pianificate della rete transeuropea dei trasporti•una rete centrale (core), che comprende quelle parti di rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 include le mappe degli Stati membri dell’UE riportando per ciascuno di essi le rispettive reti globali e centrali.

Redazione InSic

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