L’inquadramento normativo, amministrativo e tecnico relativo alle sfilate dei carri allegorici, così come per le altre fattispecie di spettacolo, è a volte reso incerto e difficile dalla diversità delle condizioni ambientali e di svolgimento, anche a causa di una stratificazione normativa a volte contraddittoria.
Numerose sono le iniziative che si svolgono nel periodo di Carnevale lungo tutta la nostra penisola. Alcune hanno radici secolari, molte prevedono sfilate di carri allegorici, diverse includono eventi collaterali come concerti, giochi e quasi tutte coinvolgono interi centri cittadini.
In questo articolo, attraverso la risposta alle domande più frequenti, cerchiamo di chiarire i principali dubbi sugli adempimenti tecnico normativi relativamente ai carri allegorici.
- I carri allegorici sono parificati alle attrazioni dello spettacolo viaggiante?
- Quale documentazione certificativa serve per i carri allegorici?
- E’ previsto il controllo da parte della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo?
- Quale autorizzazione deve essere richiesta per le sfilate di carri allegorici? E’ possibile presentare la SCIA ai sensi dell’art. 68 o dell’art. 69 del T.U.L.P.S.?
- Carri allegorici: le procedure amministrative di autorizzazione
- Quale regola tecnica di prevenzione incendi deve essere applicata?
- Sfilate di carri allegorici: la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 2009
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I carri allegorici sono parificati alle attrazioni dello spettacolo viaggiante?
No, i carri allegorici non sono classificabili “attrazioni dello spettacolo viaggiante” e non è previsto il rilascio del codice identificativo di cui al D.M. 18/05/2007 (vedi nota prot. n. 17082/114 del 01/12/2009 del Ministero dell’Interno).
Quale documentazione certificativa serve per i carri allegorici?
Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 17082/114 del 01/12/2009, ha indicato che i carri allegorici devono essere costruiti nel rispetto della normativa vigente o, in assenza di normativa specifica, di standard di buona tecnica di riconosciuta validità, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica e antinfortunistica. In analogia a quanto previsto dall’art. 141 bis del Regolamento di Attuazione del T.U.L.P.S. la sicurezza del carro e la rispondenza alle regole tecniche di sicurezza deve essere attestata da una relazione a firma di tecnico esperto.