locali di pubblico spettacolo

Luoghi e attività di pubblico spettacolo: quali sono e la normativa di riferimento

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Concerti, sagre paesane, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, impianti sportivi utilizzati per ospitare spettacoli, conferenze. Sono queste e molte altre le attività che fanno parte del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. In questo articolo vediamo quali sono le attività di pubblico spettacolo, chi le autorizza e quale la legislazione in materia.

I contenuti di questo articolo sono tratti dal volume Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo – GUIDA PRATICA Contiene la regola tecnica v.15 commentata, EPC Editore

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Quali sono i luoghi aperti al pubblico?

La varietà e diversità degli eventi organizzati, degli scopi e dei luoghi in cui questi possono volgersi ha sempre reso difficoltoso definire con precisione quando l’ambito è da considerarsi come “locale” di pubblico spettacolo, lasciando spazi interpretativi più ampi e confini poco definiti.

Il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno con Circ. n. 52 del 20/11/1982 (riferito al comma 5 dell’art. 15 del D.P.R. 577/82 dove si parla delle visite di controllo da effettuarsi in caso di manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi soggetti ai controlli della Commissione di Vigilanza di cui all’art. 141 T.U.L.P.S., pertanto da considerarsi “locali di pubblico spettacolo o trattenimento”) specifica che per “luogo aperto al pubblico” deve intendersi un delimitato spazio all’aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza.

Quali sono le attività di pubblico spettacolo?

Con Circolare n. 52 del 20/11/1982, inoltre, il Ministero dell’Interno ha chiarito che “per spettacoli e trattenimenti devono intendersi tutti quei divertimenti, attrazioni, amenità, offerti intenzionalmente al pubblico in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70, 80 T.U.L.P.S.)”.

Chi autorizza le manifestazioni pubbliche?

Le autorizzazioni e le procedure per le attività di pubblico spettacolo sono regolamentate dagli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. e dal paragrafo 14 dell’Annesso A al Reg. T.U.L.P.S. modificati, nell’obiettivo della semplificazione amministrativa, rispettivamente con:

  • il D.Lgs. 112/98
  • la Legge 112/2013
  • il D.P.R. 311/2001

D.P.R. 311/2001

In particolare quest’ultimo ha stabilito che, nel caso di locali fino a 200 persone, le verifiche tramite sopralluogo di competenza della Commissione di Vigilanza sono sostituite da una relazione di un tecnico abilitato, possibilità poi estesa, con il D.Lgs. 222/2016, anche alla fase di parere sul progetto.

Legge 112/2013

La Legge 112/2013 ha introdotto la possibilità di presentazione di SCIA per gli eventi di pubblico spettacolo aventi un numero di partecipanti fino a 200 e termine entro le ore 24 del giorno di inizio. Ciò ha semplificato e ridotto gli oneri amministrativi a carico degli organizzatori di eventi e delle Amministrazioni comunali.

Con la legge 24/02/2023 n. 14 di conversione con modificazioni del D.L. 29/12/2022 n. 198, è stata riproposta la possibilità di presentare la SCIA per eventi di spettacolo dal vivo fino a 1000 partecipanti. La disposizione, introdotta con l’art. 38 bis della legge 11/09/2020 al fine di ridurre le conseguenze delle limitazioni dovute al Covid sulle attività di pubblico spettacolo, è stata prorogata al 31/12/2023.

Con la proroga sono state introdotte le seguenti novità:

vengono comprese, oltre al teatro, la musica, la danza e il musical, anche le proiezioni cinematografiche;

le attività possono svolgersi nell’arco temporale tra le 8.00 del mattino e le ore 1.00 del giorno successivo.

Va chiarito che gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedono, per le manifestazioni di pubblico spettacolo, il rilascio di una “licenza” ora denominata, a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016, “autorizzazione”, che è in capo all’organo amministrativo locale.

L’autorizzazione è data dall’Amministrazione Comunale ed è di competenza degli uffici amministrativi, in considerazione della separazione tra la sfera dei dirigenti e quella di indirizzo politico sulla quale è intervenuta la Legge 142/1990, concetto poi ripreso anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 52713 del 15/04/2015.

La commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo

L’art. 141 del R.D. 06/05/1940 n. 635, così come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001 stabilisce:

Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.”

Dalla lettera b) dell’art. 141 sopra riportato, si evince come la Commissione debba, nel sopralluogo, verificare ed esprimersi sulle condizioni di sicurezza generali del locale, ma non sia invece previsto un suo “parere favorevole” all’agibilità o all’esercizio.

Quali sono i componenti della commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo?

L’art. 141 bis del Reg. T.U.L.P.S. introdotto dal D.P.R. 311/2001 prevede che la Commissione sia di base costituita a livello Comunale e le relative funzioni possano essere esercitate anche a livello di associazione tra Comuni. Il testo recita:

“La Commissione Comunale e cosi composta:
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Attività di pubblico spettacolo: la normativa

La legislazione di riferimento in materia di attività di pubblico spettacolo e trattenimento è rappresentata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) emanato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e dal suo Regolamento di Attuazione (Reg. T.U.L.P.S.) emanato con Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635.

Attività di pubblico spettacolo: le RTV

La regola tecnica D.M. 19/08/96 detta le norme di prevenzione incendi per i locali di trattenimento e pubblico spettacolo, sia a carattere fisso che temporaneo, escludendo pertanto quelli a carattere privato. Per rendere la norma più attuale e flessibile, al fine di un’applicazione graduata in base al reale rischio di ogni attività, è stata approvata la nuova regola tecnica verticale, il cui campo di applicazione rimane quello dell’intrattenimento e spettacolo a carattere pubblico.

Per le attività lavorative a carattere privato, non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19/08/96 e della RTV 15, sono applicabili, a partire dal 29/10/2022:

  • l’allegato I al D.M. 03/09/2021 che stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio per le attività classificate a basso rischio
  • criteri generali del D.M. 03/08/2015 negli altri casi, così come previsto dall’art. 3 commi 2 e 3 del D.M. 03/09/2021 e come precisato con Circolare DCPREV n. 16700 del 08/11/2021.

L’adeguamento alle nuove disposizioni è previsto nei casi indicati dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 3 del D.M. 22/11/2022, con le modifiche apportate agli artt. 2 e 2-bis del D.M. 03/08/2015, ricomprende, nel campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, tutte le attività di spettacolo e di trattenimento rientranti al punto 65 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, quindi anche quelle a carattere privato, sia che si svolgano o meno in luoghi di lavoro, come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008.
Per questa ultime  risulta quindi cogente l’applicazione della RTO.

Per saperne di più sulla RTV 15 consulta gli articoli pubblicati su InSic:

RTV 15 per Attività di intrattenimento e spettacolo: Gestione della sicurezza antincendio, controllo incendio e impianti tecnologici

RTV 15 per Attività di intrattenimento e spettacolo: Valutazione del rischio e Strategia antincendio

Attività di intrattenimento e di spettacolo: la nuova RTV antincendio -DM 22 novembre 2022

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