Pratiche su materie radioattive: chiarimenti VV.F. sulle autorizzazioni antincendio

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Il Corpo nazionale VV.F. con Circolare 12000 del 16 settembre 2020 (in allegato) approfondisce sulla modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per le pratiche inerenti le materie radioattive alla luce della recente entrata in vigore del D.Lgs. n.101/2020 che ha modificato la disciplina in materia di radiazioni ionizzanti abrogando il precedente D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
Il D.Lgs. n.101/2020 ha infatti
• modificato i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti;
• modificato anche i valori per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR 151/2011. Queste attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radio-protezionistica: pertanto, i riferimenti all’abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 1O1/2020.

Pratiche su materie radioattive e controlli antincendio: quali sono le attività interessate?

Le attività che risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radio-protezionistica, cui si riferisce la circolare sono:
AUTORIMESSE adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (attività 59 ex DPR n.151/2011)
Rif. In art. 43 del D. Lgs. 101/020 e art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860

IMPIANTI DI DEPOSITO delle materie nucleari ed attività (ad esclusione dei depositi in corso di spedizione)
Rif. In artt. 59 e 95 del D. Lgs. 101/020 e l, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860

IMPIANTI relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
• impianti nucleari ;
• reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
• impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
• impianti per la separazione degli isotopi;
• impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
• attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
Rif. In artt. 76 e 94 del D.Lgs. n.101/2020

Nulla Osta e nuovi riferimenti nel D.Lgs. n.101/2020

La Circolare VV.F riporta in una tabella le presenti attività coi nuovi riferimenti al D.Lgs. n.101/2020 e la tipologia di categoria (A, B, C) indicando la tipologia di assoggettamento a
nulla osta di categoria B (rif. ad art. 52 del .Lgs. n.101/2020): comporta l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quale attività 58.B dell’Allegato I del DPR 151/2011
nulla osta di categoria A (rif. ad art. 51 del D.Lgs. n.101/2020 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860): configura l’attività 58.C dell’Allegato I del DPR 151/2011.

Assoggettabilità al Nulla Osta: cosa cambia con il D.Lgs. n.101/2020?

I Vigili del Fuoco sulla determinazione delle condizioni di assoggettabilità al rilascio del N.O. in categoria A e B, sottolineano alcune differenze rispetto alla precedente normativa in materia di radiazioni ionizzanti, di cui al D.lgs.230/95.
Per l’impiego di sorgenti, sigillate e non sigillate,
• il nuovo art. 50 del D.Lgs. 101/2020, fra le altre casistiche, alla lettera c) del comma l rimanda all’allegato XIV per le condizioni di classificazione dei N.O. per l’impiego di sorgenti radioattive che, a sua volta, al punto 1.1., per le sorgenti non sigillate in categoria A, richiama i valori delle attività degli isotopi riportati nell’allegato I da moltiplicare per il coefficiente 10(6). Al punto 1.2, stabilisce che “Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le pratiche sono classificate in categoria B.”.
• le condizioni per il rilascio del N.O. in categoria B, determinate all’allegato XIV del D.Lgs. n.101/2020, prevedono una distinzione dei limiti di attività per sorgenti sigillate e non sigillate diversamente da quanto fissato dal precedente D.Lgs. 230/95.

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Redazione InSic

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