Il D.Lgs. n.101/2020 ha infatti
• modificato i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti;
• modificato anche i valori per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR 151/2011. Queste attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radio-protezionistica: pertanto, i riferimenti all’abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 1O1/2020.
Nell'articolo
Pratiche su materie radioattive e controlli antincendio: quali sono le attività interessate?
Le attività che risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radio-protezionistica, cui si riferisce la circolare sono:AUTORIMESSE adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (attività 59 ex DPR n.151/2011)
Rif. In art. 43 del D. Lgs. 101/020 e art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860
IMPIANTI DI DEPOSITO delle materie nucleari ed attività (ad esclusione dei depositi in corso di spedizione)
Rif. In artt. 59 e 95 del D. Lgs. 101/020 e l, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860
IMPIANTI relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
• impianti nucleari ;
• reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
• impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
• impianti per la separazione degli isotopi;
• impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
• attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
Rif. In artt. 76 e 94 del D.Lgs. n.101/2020
Nulla Osta e nuovi riferimenti nel D.Lgs. n.101/2020
La Circolare VV.F riporta in una tabella le presenti attività coi nuovi riferimenti al D.Lgs. n.101/2020 e la tipologia di categoria (A, B, C) indicando la tipologia di assoggettamento a• nulla osta di categoria B (rif. ad art. 52 del .Lgs. n.101/2020): comporta l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quale attività 58.B dell’Allegato I del DPR 151/2011
• nulla osta di categoria A (rif. ad art. 51 del D.Lgs. n.101/2020 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860): configura l’attività 58.C dell’Allegato I del DPR 151/2011.
Assoggettabilità al Nulla Osta: cosa cambia con il D.Lgs. n.101/2020?
I Vigili del Fuoco sulla determinazione delle condizioni di assoggettabilità al rilascio del N.O. in categoria A e B, sottolineano alcune differenze rispetto alla precedente normativa in materia di radiazioni ionizzanti, di cui al D.lgs.230/95.Per l’impiego di sorgenti, sigillate e non sigillate,
• il nuovo art. 50 del D.Lgs. 101/2020, fra le altre casistiche, alla lettera c) del comma l rimanda all’allegato XIV per le condizioni di classificazione dei N.O. per l’impiego di sorgenti radioattive che, a sua volta, al punto 1.1., per le sorgenti non sigillate in categoria A, richiama i valori delle attività degli isotopi riportati nell’allegato I da moltiplicare per il coefficiente 10(6). Al punto 1.2, stabilisce che “Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le pratiche sono classificate in categoria B.”.
• le condizioni per il rilascio del N.O. in categoria B, determinate all’allegato XIV del D.Lgs. n.101/2020, prevedono una distinzione dei limiti di attività per sorgenti sigillate e non sigillate diversamente da quanto fissato dal precedente D.Lgs. 230/95.
Allegati
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore