Responsabilità non oggettiva del datore di lavoro: le cause che danno luogo all’infortunio del lavoratore

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Su rivista Antincendio n.10/2019, Cecilia Valbonesi analizza le considerazioni della sentenza della Cass. pen. sez. IV, 17-06-2019, n. 26570 (disponibile su Banca Dati Sicuromnia) sulle responsabilità dei soggetti preposti alla salute e alla sicurezza del lavoro nel caso dei danni esiziali cagionati da un incendio innescato dal malfunzionamento di una macchina.
Estrapoliamo un passaggio che analizza il caso proposto.

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Il caso della Cass. pen. sez. IV, 17-06-2019, n. 26570


Una recente sentenza della Quarta sezione della Suprema Corte riaccende la riflessione in ordine ai limiti che debbono riconoscersi alla responsabilità dei soggetti preposti alla salute e alla sicurezza del lavoro nel caso dei danni esiziali cagionati da un incendio innescato dal malfunzionamento di una macchina .
In particolare, la vicenda riguardava un incidente mortale nel quale era incorso L., dipendente della società “X”, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative.
Questi, infatti, si recava con un furgone dotato di apposita attrezzatura di analisi presso l’abitazione dei signori M. e G. al fine di procedere alla revisione decennale del serbatoio di GPL ad uso domestico, interrato nel giardino dell’abitazione dei proprietari di casa.
Dalle risultanze processuali emergeva che L., dopo aver eseguito la revisione, riavvolgeva all’interno del furgone la manichetta utilizzata per l’analisi, piena di GPL in fase liquida. Durante tale operazione, dal rubinetto posto al termine del bocchettone del tubo, fuoriusciva improvvisamente il GPL, senza che L. riuscisse a fermarlo.
Si formava, pertanto, una nube di condensa che, in pochi secondi, prendeva fuoco ed avvolgeva con le fiamme il corpo dello sfortunato lavoratore.

Cass. pen. sez. IV, 17-06-2019, n. 26570: i ricorsi


In merito a tali fatti, la Procura della Repubblica contestava a R. di avere, ? nella sua qualità di dirigente per la sicurezza della società “X” ? per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 15, comma 1, lett. a), b), c), e), f); art. 18, lett. z); artt. 182, 192, 223 e 225) cagionato lesioni personali gravi a L., consistiti in ustioni di II e III grado in varie parti del corpo, che ne determinavano una incapacità ad attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni.
Se il Tribunale di Treviso accoglieva pienamente la tesi accusatoria, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia, appellata dall’imputato, dai responsabili civili “Y” ed “X”, ha revocato le statuizioni civili nei confronti di “Y”, ed ha concesso il beneficio della non menzione all’imputato, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale.
In particolare, il Tribunale e la Corte d’Appello individuavano profili di responsabilità a carico dell’imputato a cui era addebitato di non aver provveduto a sostituire il rubinetto della manichetta con un mezzo in grado di ridurre il rischio incombente sul lavoratore.
Tale sostituzione era ritenuta obbligatoria non soltanto in ragione del dovere di adeguamento dell’attrezzatura alle “migliori conoscenze tecniche in materia di sicurezza messe a disposizione da progresso scientifico”, ma soprattutto perché le Corti di merito ritengono che il rischio incendio fosse noto all’imputato, avendolo egli “espressamente previsto al punto 18 del documento distribuito ai dipendenti, concernente le operazioni che l’addetto alla pressurizzazione avrebbe dovuto compiere una volta raggiunto il serbatoio da verificare” .
Ad avviso dei giudici, la cautela non osservata dal soggetto garante consisteva nella mancata apposizione di una seconda valvola di sicurezza sulla manichetta, ovvero di un tappo cieco alla sua estremità o, comunque, di un sistema di tenuta, avrebbe evitato l’evento, escludendo il rischio della fuoriuscita del gas.
Questa infatti appariva, anche ad avviso dei periti del giudice di primo grado, la cautela alternativa idonea la quale, ove osservata, avrebbe impedito l’evento occorso allo “sfortunato” lavoratore.

L’imputato e i responsabili civili presentavano ricorso per Cassazione. La vicenda era pertanto sottoposta alla cognizione della Suprema Corte…

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Redazione InSic

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