Il 31 dicembre 2024 scade la proroga della SCIA antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori, prevista dalla Legge di Conversione (Legge del 23 febbraio 2024, n. 18) al Decreto Milleproroghe 2024 (DL 30 dicembre 2023, n. 215) che porta con sé diverse proroghe anche in materia di ambiente, sicurezza ed edilizia.
Si tratta di un regime di semplificazione che regolamenta specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti e spettacoli, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da un massimo di 2.000 partecipanti e da una circoscritta durata dell’evento, precisamente dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.
- Vediamo in cosa consiste la proroga ed il commento sulla sua applicazione, espresso da C.Giacalone sulla rivista Antincendio nella rassegna Aggiornamento normativo.
Nell'articolo
SCIA antincendio per spettacoli dal vivo: cosa prevede il Decreto Semplificazioni 2020
La proroga della SCIA antincendio per spettacoli dal vivo è contenuta nell’articolo 7, comma 5 del Milleproroghe 2024 (convertito): si tratta di una semplificazione amministrativa che era prevista all’articolo 38-bis comma 1 del Decreto Semplificazioni 2020, il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il Decreto Semplificazioni prevedeva la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale per attività culturali di teatro, musica, danza e musical, le proiezioni cinematografiche che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, e destinate a un massimo di 2.000 spettatori (prima erano 1.000),
Cosa indicare nella SCIA per spettacoli dal vivo
La presentazione della SCIA (ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241) va presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Fino a fine anno, nella SCIA occorre riportare:
- il numero massimo di spettatori;
- luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- orario della manifestazione.
Occorre presentare anche una relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
SCIA e poteri dell’autorità amministrativa
L’amministrazione competente, se accerta la carenza dei requisiti e dei presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
L’amministrazione può prendere questi provvedimenti anche oltre i 60 giorni in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci.
Pubblico spettacolo: come si applica la Semplificazione
Sulla rivista Antincendio 7/2024, C. Giacalone parla della proroga come di un’estensione, la cui applicazione è valida fino al 31 dicembre 2024, della procedura ordinaria già prevista per i piccoli eventi occasionali di spettacolo con una partecipazione di pubblico inferiore a 200 persone, che sono effettuati previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività al Comune.
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato in proposito la circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 (in allegato) di chiarimento che specifica, in particolare, che la norma di semplificazione non si applica alle discoteche ed ai locali da ballo, quindi a quegli eventi caratterizzati da una partecipazione attiva del pubblico.
Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento che si esaurisce in una sola notte, che quindi non si ripete nei giorni successivi, la cui durata è compresa nell’arco di tempo dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente, mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della disposizione gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
In questi ultimi casi, nel caso di capienza di pubblico superiore a 200 persone, l’attività di spettacolo e di intrattenimento soggiace al normale regime autorizzativo indicato dagli articoli 68 e 69 del TULPS ed il Sindaco rilascia la licenza di esercizio solamente dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In mancanza di licenza, l’apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è ritenuta abusiva ed è sanzionata dall’articolo 681 del Codice penale.
Locali di pubblico spettacolo: la normativa antincendio
Ricordiamo che con “Decreto 22 novembre 2022” si approva la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
Sulle pagine di InSic abbiamo visto “ i contenuti generali della Regola tecnica” e abbiamo poi posto l’attenzione su:
- quali sono i luoghi e le attività di pubblico spettacolo
- quali sono le distanze di sicurezza previste
Locali di Pubblico intrattenimento: volumi di approfondimento
Tra i libri di prevenzione incendi di EPC Editore indichiamo il volume in formato cartaceo ed ebook:
Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo
Muneretto Paolo
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Edizione: gennaio 2023 (II ed.)
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Viene riportata la regola tecnica verticale per i locali di spettacolo e trattenimento a carattere pubblico V.15 emanata con D.M. 22/11/2022, commentata dall’autore. Sono presenti casi applicativi di rapida comparazione con il precedente D.M. 19/08/96 e due casi studio con applicazione completa della norma.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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