Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 (in allegato sotto) di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo a fronte di alcuni fenomeni di abusivismo e aggiramento delle regole “semplificate” in deroga al TULPS attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.
La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.
In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:
- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
Nell'articolo
Spettacoli dal vivo fino a 2000 partecipanti: il regime ordinario TULPS
Gli spettacoli di intrattenimento allestite in un pubblico esercizio rispondono alle condizioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS che prevede la licenza, con il conseguente parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, aggiungono i VV.F. richiamando il Regolamento esecutivo del TULPS (articoli 142 e 143) per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.00, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti.
Spettacoli dal vivo fino a 2000 partecipanti: il regime semplificato SCIA
A questa disposizione è arrivata una deroga con l’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 che prevede la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (presentata dall’interessato al Suap o ufficio analogo competente per territorio) al posto di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
Il regime derogatorio semplificato della SCIA doveva applicarsi n via sperimentale, fino al 31.12.2021 ma è stata oggetto di numerose proroghe fino all’atuale, disposta al 31/12/2024 con l’art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe 2024)per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti.
A cosa serve il regime semplificato con SCIA per l’attività di pubblico intrattenimento?
La ratio della disposizione, spiega il Dipartimento VVF è quella di favorire la ripresa del settore, senza pregiudizio alle esigenze di sicurezza e incolumità tenuto conto del relativo ambito di applicazione, che è limitato a specifiche e circoscritte fattispecie di pubblici intrattenimenti (ovvero attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche), caratterizzate
- da un numero individuato di partecipanti (massimo 2000 partecipanti),
- da una circoscritta durata temporale dell’evento (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente)
Spettacoli dal vivo: come si applica il regime autorizzatorio semplificato
I vigili del Fuoco riepilogano e commentano gli elementi che giustificano il regime semplificato di autorizzazione previsto dall’art.38 del -bis del d. l. n. 76 del 2020, in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività (di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241):
- la tipologia di evento: attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all’interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.
- Le dimensioni dell’evento: massimo 2000 partecipanti;
- La durata dell’evento: orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.
Rispetto a questi tre elementi i VVF esprimono alcune problematiche applicative
Tipologie di spettacoli dal vivo per cui vale il regime semplificato
Il Dipartimento rivela però che nel tempo si è sviluppata un’applicazione di questo regime semplificato da parte taluni operatori economici del settore (locali da ballo e discoteche) che si sentivano ricompresi con riferimento alla nozione di “danza”. Tuttavia, ricordano i VVF, nei locali da ballo il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.
La semplificazione se applicata al comparto delle discoteche e delle sale da ballo è potenzialmente in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell’incolumità spiegano i Vigili del Fuoco, in quanto “verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS”. E vi sarebbe anche una distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito degli operatori “virtuosi” che agiscono nel rispetto delle regole.
Durata dello spettacolo dal vivo: i chiarimenti VVF
Sulla durata dello spettacolo dal vivo, i VV.F. chiariscono che deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa neIl’arco di tempo indicato dalla norma (8.00- 1.00 del giorno seguente); quindi, sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
I VV.F. segnalano anche l’espediente in uso dagli operatori di presentare una SCIA allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente, con l’intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (che invece è sempre il medesimo) con l’obiettivo di evitare verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all’organo di vigilanza.
Spettacoli dal vivo come applicare il regime autorizzatorio TULPS
Gli spettacoli dal vivo, in condizioni normali, sono soggette al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il loro allestimento.
Ma non tutte le attività di intrattenimento allestite in un pubblico esercizio sono soggette a questo regime, ribadiscono i VVF.
Devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio previsto dal TULPS (licenza)
- gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze (es. festa dell’ultimo dell’anno), sempreché rappresentino un’attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di autonoma licenza.
- quegli intrattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi, senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.
Quando si applica il regime TULPS per le attività di pubblico spettacolo
Il Dipartimento ricorda invece che sono applicabili le richiamate disposizioni del TULPS e del relativo Regolamento di esecuzione previste per gli spettacoli e trattenimenti pubblici.
- Se sono prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo, pertanto, allo svolgimento dell’esibizione artistica programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti, ad esempio nel caso di eventi tali da non potersi considerare attività occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande, ovvero nei casi di:
- allestimenti di apposite sale;
- allestimenti scenici;
- richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- pagamento di un biglietto di ingresso;
- cadenza saltuaria ma ricorrente.
Attività di pubblico spettacolo: come garantire la sicurezza?
Il Dipartimento, in vista della stagione estiva e per contrastare fenomeni di abusivismo invita i Prefetti a sensibilizzare le Forze di Polizia ad effettuare specifici servizi di controllo volti a verificare il rispetto della disciplina vigente in materia.
Inoltre, il Corpo VV.F. sollecita un sistema di collaborazione pubblico-privato per garantire la sicurezza delle attività di pubblico spettacolo in attesa della Linea guida che dovrebbe definire il contenuto degli Accordi tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti che individuino specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano.
In attesa della Linea Guida i VV.F. sono favorevoli alle iniziative che impegnino l’esercente ad installare sistemi di video-sorveglianza del locale, istituire un “referente per la sicurezza”, come punto di contatto con le Forze di polizia, o, ancora, l’impegno delle Associazioni a promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione e formazione del personale impiegato “neIl’ampio genus degli esercizi pubblici”.
Locali di pubblico spettacolo: la normativa antincendio
Ricordiamo che con “Decreto 22 novembre 2022” si approva la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
Sulle pagine di InSic abbiamo visto “ i contenuti generali della Regola tecnica” e abbiamo poi posto l’attenzione su:
- quali sono i luoghi e le attività di pubblico spettacolo
- quali sono le distanze di sicurezza previste
Attività di pubblico spettacolo: news e normativa antincendio
Locali di Pubblico intrattenimento: volumi di approfondimento
Tra i libri di prevenzione incendi di EPC Editore indichiamo il volume in formato cartaceo ed ebook:
Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo
Muneretto Paolo
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Edizione: gennaio 2023 (II ed.)
Pagine: 464
Formato: 170×240 mm
€ 42,75
Viene riportata la regola tecnica verticale per i locali di spettacolo e trattenimento a carattere pubblico V.15 emanata con D.M. 22/11/2022, commentata dall’autore. Sono presenti casi applicativi di rapida comparazione con il precedente D.M. 19/08/96 e due casi studio con applicazione completa della norma.
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Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo
Muneretto Paolo
Allegati
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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