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Uno studio di ingegneria incaricato di redigere un progetto in deroga per un esercizio di minuta vendita di sostanze esplodenti, ha posto un quesito alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per le Marche proprio in merito alle procedure da seguire in caso di deroga di prevenzione incendi per le attività di minuta vendita di esplodenti.
La Direzione Centrale, investita della questione, chiarisce che, qualora l’oggetto della deroga interessi aspetti disciplinati dal regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la deroga può essere concessa dal Prefetto a seguito dell’espressione del parere favorevole della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (si veda, per i riferimenti normativi, il disposto dell’art.2 del cap.VI (ESERCIZI DI MINUTA VENDITA) dell’allegato B al R.D.635/1940 (TULPS) come modificato dall’art.4, comma 4 del D.M.9 agosto 2011). Ai fini della prevenzione incendi, il titolare dell’attività deve quindi attivare i procedimenti di cui agli arti. 3 e 4 del D.P.R.151/11 (Valutazione dei progetti e Controlli di prevenzione incendi)
Qualora, invece, la deroga venga richiesta nell’impossibilità di osservare integralmente una regola tecnica di prevenzione incendi – quale, ad esempio, quella relativa ad eventuali attività commerciali contigue alla minuta vendita – è necessario attivare il procedimento di deroga di cui all’art.7 del DPR n.151, fatti salvi gli altri adempimenti in capo al titolare dell’attività.
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