Con la scadenza del 6 maggio 2019, gli edifici di civile abitazione hanno dovuto procedere all’adeguamento alla normativa antincendio dei condomini.
Negli edifici di altezza antincendi superiore ai 24 m, con presenza di autorimesse condominiali pubbliche e private, di superficie superiore ai 300 mq, o di impianti per la produzione di calore con potenza superiore a 116 kw, l’amministratore deve richiedere la SCIA, che oggi sostituisce il CPI.
Nell'articolo
RTV edifici civili
Il D.M. 16/05/1987 n. 246 che stabilisce i criteri di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri, risale al 1987.
Ma essendosi evolute sia la tecnologia che la prevenzione incendi, è stato necessario adeguarsi.
È stata così emanata una nuova normativa antincendio sui condomini, la RTV sugli “edifici destinati prevalentemente a civile abitazione” che consente una destinazione d’uso più varia e attinente alle esigenze attuali del mercato edilizio.
Il 6 maggio 2019 è entrato in vigore il D.M. 25/1/2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“.
Le regole per la sicurezza antincendio dei condomini di nuova costruzione
Il D.M. 25/01/2019 prevede che dal 6 maggio 2019 vengano applicati i contenuti tecnici agli edifici di nuova realizzazione.
Mentre per quelli esistenti l’obbligatorietà dell’adeguamento alla normativa antincendio sui condomini avrà le sottoelencate decorrenze:
- 6 maggio 2021: attuazione delle disposizioni per l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
- 6 maggio 2020: attuazione delle restanti disposizioni.
Le novità introdotte preliminarmente prevedono che per gli edifici adibiti a civile abitazione, esistenti alla data del 6 maggio 2019, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, è necessario trasmettere al competente Comando VV.F. l’avvenuta esecuzione degli adeguamenti indicati, all’atto della presentazione dell’Attestazione del Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio.
Il Certificato di Prevenzione Incendi è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività che deve essere presentata al Comando VV.F.
Quindi, laddove manchi il CPI e non sia stata presentata la SCIA ai VV.F., il Condominio ha, tra i suoi obblighi antincendio, quello di presentarla per esercitare l’attività.
L’altezza degli edifici
Per i condomini con altezza superiore ai 24 m, in cui risultino presenti altre attività contemplate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso, ma ad esso non pertinenti e funzionali (ad esempio autorimesse, impianti produzione calore, gruppi elettrogeni ecc.), si dovrà assumere un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Il campo di applicazione della normativa
La nuova normativa antincendio sui condomini è rivolta agli “edifici destinati prevalentemente a civile abitazione” e si applica a quelli con altezza antincendio superiore a 24 metri. Mentre il D.M. 246/87 si applica già a quelli con altezza antincendio superiore a 12 metri.
La normativa antincendio per le autorimesse condominiali 2020
L’autorimessa è considerata “un’area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli”.
Nel caso delle autorimesse di superficie inferiore ai 300 mq (compresi i box condominiali), denominate sottosoglia, con l’abrogazione del D.M. 1° febbraio 1986 (dal 19/11/2020), la normativa applicabile alle autorimesse condominiali è contenuta nella Circolare della DCPST n. 17496 del 18 dicembre 2020 “Requisiti Tecnici Antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 mq”.
La circolare è una utile guida tecnica di riferimento ai fini della sicurezza antincendio per tali tipologie di autorimesse.
Nel caso più generale, il professionista può seguire le soluzioni conformi previste per le autorimesse più grandi (V.6 del Codice di Prevenzione Incendi, aggiornata con D.M. 15 maggio 2020).
Le responsabilità dell’amministratore
L’amministratore è responsabile della sorveglianza, della manutenzione e del controllo periodico delle attrezzature e degli impianti di protezione. La manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato (concetto che sarà meglio precisato con uno dei prossimi decreti che sostituiranno il D.M. 10 marzo 1998).
Gli impianti antincendio
Autorimesse progettate con il Codice
Per le autorimesse progettate secondo il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 + RTV Autorimesse), la necessità degli impianti antincendio (misura S.6 “Controllo dell’incendio” di livello III, IV o V) dipenderà da una serie di fattori.
Tra questi ricordiamo il tipo di autorimessa (pubblica o privata), l’autorimessa chiusa o aperta, la quota dei piani di parcamento e la superficie dell’autorimessa.
Autorimesse chiuse di superficie superiore a 1.000 mq
Indicativamente le autorimesse chiuse di superficie superiore a 1.000 mq dovranno essere dotate di una rete di idranti/naspi; per quelle di superficie inferiore sono sufficienti gli estintori.
Autorimesse di modesta superficie
Nelle autorimesse di modesta superficie, destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3, deve essere installato almeno un estintore di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.
Nelle autorimesse più grandi il numero complessivo di estintori dipenderà dalla grandezza e distribuzione dell’autorimessa.
Autorimesse preesistenti
Per le autorimesse preesistenti, progettate secondo l’abrogata norma prescrittiva (D.M. 1° febbraio 1986), continuano a valere gli impianti antincendio riportati nei progetti autorizzativi dell’autorimessa.
Il controllo di fumi e calore
La misura S.8 “Controllo di fumi e calore” potrà avere diversi livelli prestazionali in relazione ai differenti parametri che caratterizzano l’autorimessa.
Generalmente risulta prevalente il livello di prestazione II, secondo il quale “Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell’incendio dai compartimenti al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso”.
Autorimesse progettate secondo il Codice
Le autorimesse progettate secondo le indicazioni del Codice di Prevenzione Incendi prevedono delle aperture di smaltimento fumo e calore aventi superficie utile complessiva che, in talune circostanze, può arrivare ad 1/40 della superficie dell’autorimessa, aumentando generalmente (fino ad un massimo di 1/25 della superficie dell’autorimessa), con l’aumentare del carico di incendio specifico dell’autorimessa, che generalmente dipenderà dal numero e dalla tipologia dei veicoli parcheggiati e dalla presenza di altri materiali combustibili.
Autorimesse preesistenti
Per le autorimesse preesistenti, progettate secondo la norma prescrittiva (D.M. 1° febbraio 1986), le aperture di smaltimento fumo e calore, generalmente, hanno superficie utile complessiva superiore a quelle progettate con il Codice, in quanto non inferiore ad 1/25 della superficie dell’autorimessa.
Certificato di Prevenzione Incendi nel condominio
Le autorimesse soggette al controllo dei Vigili del fuoco sono quelle elencate al punto 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011: “Autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva superiore a 300 mq” devono essere dotate di titolo autorizzativo SCIA/Certificato Prevenzione Incendi (il CPI è rilasciato solo per le autorimesse di categoria C, cioè quelle aventi superficie superiore a 3.000 mq).
La normativa antincendio per le cantine condominiali
Le cantine condominiali, qualora comunicanti con un’autorimessa o un vano scala a servizio di fabbricati civili con altezza antincendi elevata (< 12 m), hanno l’obbligo di rispettare la normativa antincendio.
Autorimesse private di superficie non superiore a 5.000 mq
Per le autorimesse private di superficie non superiore a 5.000 mq, progettate secondo il Codice di Prevenzione Incendi, non è richiesta la compartimentazione con i locali cantina di superficie fino a 25 mq (non è più necessario installare alcuna porta resistente al fuoco tra i due ambienti).
Autorimesse preesistenti
Le autorimesse preesistenti, progettate con le misure previste dal D.M. 1° febbraio 1986, in relazione al numero di veicoli parcheggiati, potevano comunicare con le cantine mediante aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura, porte EI 120 o addirittura, potevano richiedere filtri a prova di fumo.
Comunicazioni tra autorimessa e vano scala condominiale
Analogo discorso vale per le comunicazioni tra autorimessa e vano scala condominiale: le protezioni previste variano in relazione alla classificazione dell’autorimessa e all’altezza antincendio del fabbricato civile, passando da un minimo di porte E 30, fino a richiedere la tenuta anche ai fumi freddi (Sa) o alla caratteristica di essere a prova di fumo proveniente dall’autorimessa.
La normativa antincendio per i box condominiali interrati
Per i box interrati vige la normativa antincendio per le autorimesse condominiali, indicata nel relativo paragrafo, con la sola attenzione chein presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, è necessario provvedere gli eventuali serramenti (basculante) di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.
Responsabile Rivista Antincendio – Epc Editore