Il Decreto entra in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 5 febbraio 2019).
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Nell'articolo
Decreto 25 gennaio 2019 ed evoluzione della normativa antincendio
Il decreto tiene conto dell’evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili; integra dunque la disciplina con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici.La modifica all’Allegato del DM n.246/1987
L’allegato 1 al DM 25/1/2019 modifica le norme tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, i riferimenti nel DM 25 gennaio 2019
Un riferimento specifico (art.2) riguarda i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di cui al D.P.R. n.151/2001 che vanno valutati avendo specifici obiettivi ivi indicati.La Guida tecnica sui requisiti antincendio delle facciate
Per raggiungere questi obiettivi e in attesa della definizione dei metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, il Ministero indica la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 come utile riferimento progettuale.Le indicazioni sui requisiti non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Entrata in vigore del DM 25 gennaio 2019
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 vanno adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del decreto entro i seguenti termini:a. due anni dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, va comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (di cui all’art. 5 del DPR n.151/2011).
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 25 gennaio 2019Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
(GU n.30 del 5-2-2019)
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