Da INAIL una nuova pubblicazione “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere” affronta la progettazione di un’attività ricettiva turistico-alberghiera, utilizzandone e confrontandone gli esiti sia mediante il d.m. 9 aprile 1994 (regola tecnica verticale tradizionale pre-Codice) che secondo la Regola Tecnica Verticale V.5 che integra il Codice di Prevenzione Incendi.
Nell'articolo
Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere
La Guida, realizzata in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri analizza le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale, illustra le previsioni del Codice di prevenzione incendi e ricontestualizza la normativa applicabile alle Attività ricettive.
Contiene inoltre un caso di studio relativo ad un albergo ubicato in un edificio esistente risalente agli anni ’70: un’attività esercita fino al 1992 allorquando l’immobile è stato adibito ad attività uffici.
Il progetto antincendio oggetto della Guida è finalizzato a consentire la nuova apertura dell’albergo, con 126 posti letto, in ossequio alla normativa vigente.
Attività ricettive quale normativa si applica?
![alberghi](https://www.insic.it/wp-content/uploads/import/alberghi_antincendio.jpg)
Per la progettazione di un’attività ricettiva, con oltre 25 posti letto, è valido il doppio binario, e quindi è possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (vedi d.m. 6 ottobre 2003);
- applicare il Codice di Prevenzione incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.
Secondo INAIL, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.
Quanto alle attività ricettive sotto soglia, ovvero con meno di 25 posti letto, la nuova RTV V.5, riguardando le attività ricettive con oltre 25 posti letto, non è applicabile sebbene, al par. V.5.5, siano riportate le misure da adottare per opere da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25.
Per approfondire sulle attività ricettive e sulla normativa di riferimento
Per approfondire sulla normativa antincendio delle attività alberghiere e ricettive suggeriamo
- la ricostruzione della normativa tecnica della ultima RTV V5
![](https://www.insic.it/wp-content/uploads/2016/08/hotel_alberghi.jpg)
- Un quesito presentato alla rivista Antincendio
![](https://www.insic.it/wp-content/uploads/import/Alberghi.jpg)
- La news sulla proroga prevista per il 2023 e 2023 per l’adeguamento antincendio di strutture ricettive e rifugi alpini
![](https://www.insic.it/wp-content/uploads/2022/03/albergo_interno.jpg)
- l’approfondimento dalla rivista Antincendio per la progettazione di un’attività ricettiva: articoli tratti dalla rivista Antincendio.
Aprile | 2023 | Il Codice di Prevenzione Incendi in pratica: caso studio su attività ricettiva – parte 2 | Giuseppe G. Amaro, Filippo La Placa, Ada Malagnino |
Marzo | 2023 | Il Codice di Prevenzione Incendi in pratica: caso studio su attività ricettiva – parte 1 | Giuseppe G. Amaro, Ada Malagnino, Filippo La Placa |
Febbraio | 2023 | Attività ricettive: Passato! Presente! Futuro? Dalla Legge 406/80 alla RTV 5 | Giuseppe G. Amaro, Maria G. Cosmai |
Attività ricettive: un volume EPC Editore sulla progettazione secondo il Codice di prevenzione incendi
Codice di prevenzione incendi. Progettazione ALBERGHI
In questo e-book viene presentato un esempio di un progetto antincendio ai fini della realizzazione di un albergo da 240 posti letto in edificio precedentemente adibito ad uso uffici.
Zoeddu Nicola
E-book
![](https://www.insic.it/wp-content/uploads/2021/05/mazzuca-2021_100.jpg)
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