Attuazione Seveso III: le ispezioni di sicurezza

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Continuiamo con l’analisi del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che da attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. della Direttiva 105/2015.

Abbiamo parlato del Decreto e dei suoi Allegati, dell’obbligo di Notifica e della redazione della Politica di Prevenzione e del Rapporto di Sicurezza e sulla stesura dei Piani di emergenza Interno ed Esterno.Ora parliamo del caso di accadimento di un Incidente e delle Ispezioni sullo stabilimento.

L’accadimento dell’Incidente rilevante
Ora ci concentriamo sull’eventualità dell’Accadimento di incidente rilevante (artt 25 e sgg).
Si spiega all’articolo 25, che in caso di accadimento di un incidente rilevante, il gestore dello stabilimento deve
adottare le misure previste dal piano di emergenza interna
informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il soggetto da essa designato, l’ente territoriale di area vasta, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l’ARPA delle caratteristiche dell’incidente (vedi i dettagli del punto b) dell’articolo 25
aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto dovrà disporre l’attuazione del piano di emergenza esterna e assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie. Dovrà poi informare le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell’incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze, e le Istituzioni competenti.
Se lo stabilimento è di soglia superiore il CTR o, se l’incidente è occorso in uno stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato:
a) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un’analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell’incidente;
b) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
c) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.
All’articolo 26 si specifica invece quanto deve essere comunicato appena possibile e al più tardi entro un anno dalla data dell’incidente dal Ministero dell’ambiente alla Commissione europea ai fini dell’inserimento dei dati acquisiti nella banca dati sugli incidenti rilevanti.

Le Ispezioni
Infine le Ispezioni, previste all’articolo 27, devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:
a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito;
c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
d) che le informazioni di cui all’articolo 23 siano rese pubbliche.

Programmazione delle Ispezioni
Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H e rispondo ad un Piano nazionale di ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale
Le regioni predisporranno piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell’ambito dei rispettivi territori mentre il Ministero dell’interno e le regioni, in collaborazione con l’ISPRA, assicureranno il coordinamento e l’armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva competenza.
Sulla base del piano di ispezioni il Ministero dell’interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente di un incaricato, predisporranno ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l’indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L’intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l’intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.
Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell’ambiente
Si legge al punto 8 dell’articolo 27 che entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l’autorità che ha disposto l’ispezione dovrà comunicare al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. Se nel corso di un’ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al decreto, entro sei mesi viene effettuata un’ispezione supplementare.
Le autorità competenti trasmetteranno le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell’ambiente e le renderanno tempestivamente disponibili ai Comuni. Le autorità competenti comunicheranno, in particolare, al Ministero dell’ambiente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.
Nelle prossime notizie analizzeremo gli altri adempimenti e le sanzioni previste dal Decreto.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015


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Redazione InSic

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