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Cosa comporta la modifica dell’allegato I del D.P.R. 151/2011 per i professionisti che operano nel settore delle autorimesse?
La revisione dell’allegato I del D.P.R. 151/2011 ha effettivamente modificato sensibilmente le soglie di categorizzazione delle attività. In particolare, molte delle attività in categoria B e C sono confluite in categoria A, portando queste ultime da 17 a 50. Per queste non è prevista la valutazione del progetto, in applicazione dell’articolo 3 del D.P.R. 151/2011, per cui il professionista può presentare, al Comando competente, direttamente la SCIA a lavori ultimati.Inoltre, le autorimesse, dopo la modifica dell’allegato I, rientrano fra le attività per cui è stata prevista una differenziazione tra le progettazioni antincendio elaborate con l’adozione di soluzioni conformi e quelle elaborate con soluzioni alternative.
Le autorimesse fino a 3000 mq di superficie progettate con soluzione conforme rientrano in categoria A; mentre prima della modifica dell’allegato I sarebbero rientrate in categoria B, con obbligo di valutazione del progetto.
Tali modifiche porteranno ad un forte ridimensionamento del numero di progetti da valutare da parte dei Comandi VV.F., con conseguente riduzione dei tempi dei relativi procedimenti di prevenzione incendi e un maggiore tempo a disposizione dei funzionari VF per l’attività di controllo.
Sarà necessaria quindi una formazione specifica per professionisti e funzionari dei Vigili del fuoco?
L’attività formativa resta necessaria per la corretta comprensione e applicazione del Codice di prevenzione incendi, per i professionisti e per i funzionari VF, per una uniforme e corretta progettazione da parte dei primi e per una altrettanto univoca interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione.Per questo il C.N.VV.F. ha contribuito con i propri funzionari alla preparazione di pubblicazioni sul Codice di prevenzione incendi ed ha predisposto esercizi guida per la sua omogenea applicazione, anch’essi riportati nei corsi di formazione e aggiornamento ed in pubblicazioni specifiche.
Quali sono le differenze progettuali tra la scelta della soluzione conforme e quella della soluzione alternativa?
Nella parte G.1 del Codice è indicata la definizione delle diverse soluzioni perseguibili per la progettazione antincendi, così riassumibili:– La soluzione conforme è di fatto un procedimento prescrittivo di immediata applicazione che garantisce il livello di prestazione previsto e non richiede da parte del progettista alcuna giustificazione tecnica.
– Per soluzione alternativa si intende una progettazione prestazionale per cui il professionista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione individuato, con le modalità previste nei paragrafi della sezione Strategia del Codice oppure con uno dei metodi di progettazione ammessi (applicazione di norme o documenti europei o internazionali riconosciuti, impiego di prodotti o tecnologie innovativi, metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendi, prove sperimentali). Questo tipo di soluzione è prevista anche per i progetti in deroga.
Quali sono le principali novità rispetto alla vecchia RTV autorimesse?
La revisione della RTV autorimesse è stata determinata dal necessario allineamento con il nuovo Codice modificato con D.M. 18/10/2019. La nuova RTV, principalmente, migliora la definizione di autorimessa e ne modifica i criteri ed i limiti di classificazione, ridefinisce le tipologie di alcuni materiali impiegabili, consente la presenza di locali destinati a deposito nel compartimento dell’autorimessa (con l’esclusione di sostanze pericolose), ridefinisce alcune modalità di comunicazione fra l’autorimessa privata ed altre attività non aperte al pubblico, ridefinisce alcuni livelli di prestazione per specifiche tipologie di autorimessa. Nella nuova RTV alcune prestazioni delle misure antincendio vengono collegate alle caratteristiche degli occupanti. Infine, per limitarci agli aspetti più evidenti, vengono modificate le prescrizioni per i sistemi di controllo di fumi e calore.Quali le criticità che si possono ravvisare nella nuova RTV autorimesse?
La nuova RTV è stata predisposta anche al fine di eliminare le criticità riscontrate con l’applicazione della sua prima versione. In questo momento risulta pertanto difficile intravedere nuove criticità, poiché la stessa non è ancora entrata in vigore e per la ragione che questa nuova versione è stata definita dopo un lungo confronto con i professionisti e con gli stakeholder (portatori di interessi), tra cui le associazioni di categoria. Di conseguenza non dovrebbero essere necessari ulteriori interventi, almeno a breve termine. Il Codice è comunque stato pensato come uno strumento flessibile, costruito con sezioni facilmente modificabili, proprio per venire incontro alle esigenze dettate dallo sviluppo tecnologico e per il miglioramento continuo del Codice stesso.Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore