Scade il 31 dicembre 2023 il termine per l’adeguamento antincendio dei beni tutelati.
Lo stabilisce il DL Milleproroghe 2022 (DL n.228/21 convertito con L. n.15/22) all’art. 7 comma 4-ter in modifica del precedente termine (fissato al 31/12/2022) stabilito nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) all’art. 1 commi 566 e 567.
Nell'articolo
Edifici tutelati: la proroga antincendio e le Regole tecniche di riferimento
La proroga, contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (rinnovata nel DL Milleproroghe 2022) riguarda gli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili vincolati in uso ai Ministeri, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.
La norma richiama le regole tecniche verticali di riferimento, prodotte successivamente , ovvero:
- il decreto del Ministro dell’interno 10 luglio 2020 (leggi il nostro approfondimento sulla RTV per i beni tutelati)
- il decreto del Ministro dell’interno 14 ottobre 2021 (leggi il nostro approfondimento su RTV per i beni tutelati aperti a nuove attività).
Sull’argomento, il Corpo dei Vigili del Fuoco ha prodotto la Nota n.11180 del 19 luglio 2021, in cui risponde ad un quesito sulla proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, avanzato dal Comando dei Vigili del fuoco di Terni
La Nota VV.F. è scaricabile al seguente link:
Edifici sottoposti a tutela: proroga per l’adeguamento antincendio? la Nota VV.F. 2021
- Il quesito arriva dal direttore dell’Archivio di Stato di Terni e riguarda la tempistica della proroga per l’intervento di adeguamento antincendio delle sedi ed istituti soggetti a vincolo, attualmente disposta fino al 31/12/2022 dalla Legge di Bilancio 2019, all’art. 1 commi 566-567-568.
- Secondo il Comando di Terni una nuova proroga potrà essere concessa solo in osservanza alle modalità ed i tempi stabiliti con uno o più Decreti interministeriali (Min. Interno- Cultura e Economia). Pertanto, chiede conferma alla Direzione Centrale sull’eventuale emanazione di un altro decreto di proroga e se sono applicabili proroghe temporali anche con l’adozione di misure equivalenti.
Edifici tutelati: attuare misure compensative del rischio incendio
La Direzione Centrale VV.F.
- conferma che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 (n.d.r. termine spostato al 31/12/2023 per effetto del DL Milleproroghe ’22) per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Aggiunge però che nelle more del completo adeguamento, i responsabili di queste attività dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
- ricorda che i responsabili dovranno quindi effettuare una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma.
Approfondimento – Edifici tutelati: si applica il Codice di prevenzione incendi?
Risponde a questa domanda Nicola Zoeddu, ingegnere edile, sulla rivista Antincendio n.8/2021 nell’articolo: “Regole tecniche verticali tradizionali e RTV allegate al Codice di Prevenzione Incendi”.
Sono 42 le attività che dal 20/10/2019 devono essere obbligatoriamente progettate con il Codice. Il decreto 18/10/2019 però nell’articolo 3 lascia ancora la discrezionalità nell’uso del decreto ministeriale più opportuno (“doppio binario”) per le attività dotate di regola tecnica verticale (sia tradizionale che allegata al Codice) ad eccezione delle autorimesse di nuova costruzione.
Si tratta in particolare degli uffici, degli alberghi, dei centri commerciali, delle scuole, degli asili nido, degli edifici pregevoli e degli ospedali.
Qual è la regola tecnica verticale per gli edifici pregevoli?
In vigore dal 21/08/2020 il D.M. 10 luglio 2020 recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto integra la sezione V del Codice con la RTV V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
La RTV V.10
Cosa contiene il Capitolo V.10: musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati? Ce ne parla l’Ing. Roberta Lala, Comando Vigili del fuoco Lecce, sempre su rivista Antincendio (n.2/2021 nell’articolo: “Le novità sulle norme di prevenzione incendi: le Regole Tecniche Verticali”).
Il capitolo V.10: musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati, emanato con decreto 10 luglio 2020 ed entrato in vigore dal 21/08/2020, si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (Attività n° 72 del D.P.R. n. 151/2011).
Attività escluse dalla RTV V.10
Sono escluse dal campo di applicazione le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività suddette, per le quali la RTV costituisce comunque un utile riferimento.
La classificazione prevista per questa RTV è solo quella relativa alla tipologia di aree, maggiormente articolata rispetto alle altre RTV, ad esempio si indica con TK2 il deposito di beni tutelati, che è una tipologia specifica solo di questa attività.
La strategia antincendio secondo la RTV V.10 ed il Piano di Limitazione dei danni
La RTV rimarca la necessità di effettuare la valutazione del rischio d’incendio secondo il Capitolo G2 e di determinare i profili di rischio secondo il Capitolo G3. Su tutte le misure della strategia antincendio, tranne l’operatività, sono date indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO.
Una particolarità riguarda il “piano di limitazione dei danni”, che deve contenere le misure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni culturali in esso contenuti, da mettere in atto in caso di incendio. È sicuramente prioritaria la salvaguardia delle persone, ma anche quella dei beni, i quali, essendo tutelati, sono sottoposti ad una specifica procedura per metterli in salvo e proteggerli dall’incendio. Anche in questo caso andranno aggiunte le prescrizioni del capitolo V1 per le aree a rischio specifico e delle altre RTV eventualmente pertinenti.
Per approfondire sulle Regole tecniche Verticali ed il Codice di Prevenzione Incendi
Per orientarsi nella vasta normativa di prevenzione incendi legata al Codice di prevenzione incendi e alle RTV di prevenzione incendi suggeriamo il Volume EPC:
che contiene gli aggiornamenti apportati dal D.M. 14 febbraio 2020, dal D.M. 6 aprile 2020 e dal D.M. 15 maggio 2020, al D.M. 3 agosto 2015.
Rispetto alle edizioni precedenti, il volume è stato arricchito con ulteriori e numerose note esplicative per favorirne la lettura e l’utilizzo, aggiornato anche con le più recenti regole tecniche verticali e rinnovato con nuovi esempi applicativi e commenti.
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