Con Decreto 14 ottobre 2022 il Ministero dell’interno ha modificato i decreti sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione.
Il Decreto, fra le novità, abroga la classificazione italiana di reazione al fuoco secondo il D.M. 26 giugno 1984 e lascia valide le classi europee di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.
Inoltre, apporta modifica alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi in alle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 .
Nell'articolo
Installazione di prodotti da costruzione con omologazione italiana da DM 10 marzo 2005: stop dal 27 ottobre 2023
Il Decreto 14 ottobre modifica in più punti (vedi sotto) il DM 10 marzo 2005 in particolare aggiungendo il comma 5-ter all’art.4 del Decreto. Tale comma riporta la data del 27 ottobre 2023 come termine ultimo per l’installazione dei prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane.
A decorrere dal 28 ottobre 2023, potranno quindi essere installati esclusivamente prodotti classificati secondo le euroclassi di reazione al fuoco.
Per i materiali delle facciate è già in vigore, dal mese di dicembre 2022, l’obbligo di installare prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco.
5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validita' rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi: a) e' consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, senza necessita' di rinnovo dell'omologazione; b) e' consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
Estensione della Classificazione europea di reazione al fuoco (2016/634)
Il decreto sorge dalla necessità di applicare i metodi di prova e di classificazione del sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco del regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE.
Tale applicazione avviene in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali, per conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti, al requisito di base «Sicurezza in caso d’incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011.
Fumi d’incendio fra le prestazioni dei prodotti da costruzione
Le modifiche ai decreti tendono a prendere in considerazione fra le prestazioni dei prodotti da costruzione anche quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio.
Aggiornamento dei Materiali e manufatti sottoposti alle norme di reazione al fuoco
Inoltre, il decreto rimodula le categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.
Decreto 14 ottobre 2022: le modifiche ai decreti sui prodotti da costruzione
Il Decreto apporta modifica ai seguenti Decreti:
- (artt.1-6) modifica al decreto 26 giugno 1984, sulla «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»,
- (artt.7-11) modifica il decreto del 10 marzo 2005 sulle «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio»
- (artt.12-) modifica il Codice Antincendio decreto 3 agosto 2015 .
Modifiche al decreto 26 giugno 1984
Il DM 14 ottobre 2022 (art.1-6) modifica il DM 26 giugno 1984, nei seguenti articoli:
- Art.1 lasciando, la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1;
- Art.2, nel riferimento al punto 2.6 – Marchio di conformità
- Art. 3: aggiunge un capoverso che richiama i decreti direttoriali per l’aggiornamento dei metodi di prova: «L’aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.».
- Art. 5, aggiunge il medesimo capoverso e aggiunge che “Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte”;
- Art. 10 – Procedure di classificazione e certificazione dei materiali non ai fini dell’omologazione
- Art. 11 – Accertamenti e controlli: sono effettuati dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che li effettua a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato o certificato ai sensi dell’art. 10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e dopo la commercializzazione.
- Allegato A 2.1 – Materiali e relativi metodi di prova: aggiornati i riferimenti alla norma europea vigente al momento della certificazione.
Modifiche al decreto 10 marzo 2015
Il DM 14 ottobre 2022 (art.7-11) modifica il DM 10 marzo 2015 nei seguenti articoli e allegati:
- Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni)
- Art. 2 (Classificazione di reazione al fuoco). Che ora riporta: “La classificazione dei prodotti da costruzione sulla base delle corrispondenti caratteristiche di reazione al fuoco è attribuita in conformità alle tabelle 1, 2, 3 e 4 riportate in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
- Art.4 (Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco)
- sostituiti i commi 2, 3 e 4: si tratta dei riferimenti all’apposizione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione muniti di marcatura CE nella dichiarazione di prestazione; il rilascio delle certificazioni per i prodotti non marcati ai sensi del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
- inserito il punto «5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- inserito il punto 5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:
a) è consentita la produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell’omologazione;
b) è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; - inserito il 5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane».
- Abrogati gli allegati A e B del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005;
Modifiche alla Sezione S1 del Codice Antincendio (decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015)
Il DM 14 ottobre 2022 sostituisce le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015
- Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento
- Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento
- Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti
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D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019
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