Chimica-provetta

CLP: chiarimenti sulla deroga per le etichette di miscele

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Il Ministero della Salute, con Circolare n. 18101 del 26 maggio 2015 chiarisce sull’applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La circolare è stata poi rettificata da una seconda circolare del Ministero Salute, n.184399 del 29 maggio 2015.
Il ministero Salute ricorda nella circolare n. 18101 del 26 maggio 2015 come In deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento CLP fino al 1° giugno 2017.
L’immissione sul mercato di una miscela avviene all’atto dell’offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.

L’immissione sul mercato avviene all’atto dell’offerta o messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito anche tra:
– società che fanno parte dello stesso Gruppo industriale ma aventi differenti entità legali
– il fabbricante conto terzi e il proprio cliente.
L’immissione sul mercato può avvenire anche senza il trasferimento fisico della miscela purché si attesti l’avvenuta offerta. Il solo trasferimento fisico della miscela tra due magazzini della medesima società, non è inteso come immissione sul mercato a meno che, non sia già stato immesso sul mercato.

Spiega poi il Ministero che si attesta l’avvenuta offerta della miscela, e quindi la possibilità di usufruire della deroga di due anni, esibendo almeno uno dei seguenti documenti:
– L’ordine di acquisto
– Il contratto di fornitura/acquisto
– La fattura di vendita della miscela
In linea di principio deve essere sempre esibita la documentazione che attesti l’avvenuta offerta per ottenere la deroga.

Nella circolare si fa poi riferimento all’eventualità che la miscela sia nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017. In questo caso, se la miscela non è etichettata e approvata per la vendita, la deroga non risulta applicabile. Se fosse etichettata e approvata, occorre chiedersi se è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015: se la risposta è negativa, la deroga non è applicabile. Se invece fosse fabbricata prima del 1 giugno bisogna chiedersi se esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015. In caso positivo, la miscela potrà godere della deroga

Il ministero pone anche il caso che la miscela sia a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione, che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017). Ci si deve dunque chiedere se la miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015. In caso negativo la deroga non è applicabile. In caso positivo occorre chiedersi: esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015? In caso negativo la deroga non è applicabile. In caso positivo la miscela è conforme e può usufruire della deroga.

Redazione InSic

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