Codice Prevenzione Incendi: tutti gli aggiornamenti

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L’entrata in vigore del D.M. 12/04/2019 ha reso, il nuovo Codice prevenzione incendi, emanato con D.M. 3/08/2015, obbligatorio per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di attività soggette e non normate.
Con questa rilevante modifica nella normativa di prevenzione incendi è stato eliminato il cosiddetto doppio binario e cioè la possibilità di applicare, nella progettazione antincendio di talune attività, il Codice o in alternativa i tradizionali criteri generali di prevenzione incendi.
Da quella data sono stati emanati ulteriori decreti che ampliano il campo di applicazione del Codice ad altre attività di tipo civile quali gli asili nido e gli edifici soggetti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Inoltre con D.M. 15/05/2020 è stata pubblicata la nuova regola tecnica verticale sulle autorimesse che dovrà obbligatoriamente essere applicata dal 19/11/2020, eliminando dunque il doppio binario progettuale anche per le autorimesse.
Successivamente il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi aggiornato con l’emanazione negli anni 2016, 2017 e 2018 di alcune regole tecniche verticali (Regole Tecniche Verticali del Codice di prevenzione incendi) specifiche per alcune attività civili.
Si tratta delle attività di ufficio, attività ricettive turistico – alberghiere, autorimesse, attività scolastiche ed attività commerciali.

D.M. 3/08/2015 e D.M. 18/10/2019: prima e seconda stesura del Codice

Il Codice, dopo la prima stesura allegata al D.M. 3/08/2015, è stato successivamente oggetto di importanti modifiche che hanno portato ad una nuova stesura riportata in allegato al D.M. 18/10/2019, entrato in vigore il 1° novembre 2019.
Il campo di applicazione del Codice era stato previsto dal D.M. 3/08/2015, su base volontaria, per 34 attività di tipo industriale/artigianale “soggette” e “non normate”.

Per attività soggette si intendono quelle contenute nell’allegato I al D.P.R. n. 151 del 1/08/2011 e per “attività non normate” quelle per le quali non è disponibile una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.
Per tali attività la progettazione antincendio aveva come riferimento alcune regole tecniche orizzontali, e cioè applicabili ad una pluralità di attività, nonché i criteri generali di prevenzione incendi.
Successivamente il campo di applicazione del Codice è stato via via ampliato con l’emanazione negli anni 2016, 2017 e 2018 di alcune regole tecniche verticali (Regole Tecniche Verticali del Codice di prevenzione incendi) specifiche per alcune attività civili.
Si tratta delle attività di ufficio, attività ricettive turistico – alberghiere, autorimesse, attività scolastiche ed attività commerciali.
Per tali attività è disponibile anche una specifica regola tecnica verticale, cosiddetta norma tecnica prescrittiva.
Mentre nel caso delle attività civili sopra citate delle specifiche regole tecniche verticali preesistenti.

Il D.M. 12/04/2019: eliminazione del doppio binario

Sostanziali modifiche al campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi sono state introdotte con decreto ministeriale del 12 aprile 2019, che ha apportato modifiche al D.M. 3/08/2015 ed ha sancito l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività non normate.

Occorre precisare che l’eliminazione del doppio binario è riferita alle attività soggette ma “non normate”.
Il decreto entrato in vigore il 20 ottobre 2019 ha posto fine dunque al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi nel caso della progettazione delle attività per le quali non era disponibile una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

Il decreto ha inoltre ampliato il campo di applicazione portandolo a 44 attività: per tali attività (ex non normate), il Codice è dunque l’unico riferimento progettuale.
L’obbligo riguarda, in particolare, le attività di nuova realizzazione.
Per le modifiche, anche parziali, delle attività esistenti, l’obbligo sussiste qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Il D.M. 14/02/2020: nuova stesura delle Regole Tecniche Verticali

Le regole tecniche verticali del Codice sopra richiamate e relative appunto ad alcune attività civili quali Uffici, Attività ricettive turistico-alberghiere, Autorimesse, Attività scolastiche e Attività commerciali sono state oggetto di revisione, al fine di allinearle alla seconda versione del Codice (D.M. 18/10/2019), e sono state ripubblicate in allegato al D.M. 14/02/2020, che ha dunque sostituito tutti i precedenti decreti relativi a tali attività.

Si sottolinea ancora che tali regole tecniche verticali sono comunque applicabili su base volontaria in alternativa alle norme tecniche prescrittive preesistenti.

Attività con doppio binario progettuale

Riepilogando, fra le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi, permane ancora il doppio binario progettuale solo per le attività civili sopra richiamate (ad esclusione delle autorimesse).
Per queste attività il progettista potrà tuttora optare per l’applicazione delle preesistenti e specifiche regole tecniche verticali.
Si tratta delle seguenti attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011:

a) n° 66: [Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone], ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini.

b) n° 67: [Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti].

c) n° 69: [Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico], limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni.

d) n° 71: [Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti].

e) n° 72: [Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato], limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Per queste attività l’utilizzo del Codice rimane un’opzione volontaria, in alternativa alle regole tecniche prescrittive preesistenti.
Si sottolinea, infine, che il Codice può essere anche preso a riferimento per la progettazione di attività non soggette, e cioè sia per quelle al di sotto delle soglie dell’elenco allegato I al D.P.R. 151/2011, sia per tipologie non ricadenti in elenco.

La documentazione tecnica da allegare

Il D.P.R. 151/2011 stabilisce che enti e privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono chiedere con apposita istanza, l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifica da apportare a quelli esistenti, quando comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
I progetti presentati al Comado dei Vigili del fuoco competente, devono essere corredati da una documentazione tecnica relativa alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I D.P.R. 151/2011) e permette di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

Tale documentazione comprende la relazione tecnica e gli elaborati grafici, che rimarranno agli atti del Comando.
La relazione tecnica, in particolare, si basa sull’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Per approfondire sul Codice di prevenzione Incendi

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Redazione InSic

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