piano di emergenza

Emergenza COVID-19, misure restrittive per le attività lavorative. Convertito il DL 19/2020: le novità

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In Gazzetta ufficiale la Legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che detta alcune disposizioni per la riapertura delle attività.
Nel Testo coordinato compaiono alcune novità anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: in particolare il riferimento ai poteri del prefetto di verificare l’adozione delle misure sui luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze.
Confermati i riferimenti al ricorso al lavoro agile, introdotte misure specifiche per alcune attività (commercio al dettaglio) e obbligo per il Governo di riferire alle Camere in caso di introduzione di nuove misure restrittive. La sanzione per la mancata attuazione delle misure rimane soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria da 400 a 3.000 euro (limite introdotto in sede di conversione).
Passiamo in rassegna il contenuto del decreto, indicando le modifiche apportate in fase di conversione e le MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA.

In questo articolo:
Il contenuto del decreto
le previsioni in materia di sicurezza
Lavoro agile (artt.1)
Distanze di sicurezza (artt.1)
Attuazione dei provvedimenti restrittivi (art.2)
I provvedimenti regionali già emanati? (art.3)
Le sanzioni (art.4)

Il contenuto del decreto

Il Decreto prevede un’elencazione dettagliata delle misure di contenimento potenzialmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, sulla sua totalità, che potranno essere adottate (una o più) per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire fino al 31 luglio 2020).
Stabilisce le modalità di adozione delle misure mediante uno o più decreti del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, salva, nelle more dell’adozione dei d.p.c.m., e con efficacia limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle misure citate con ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema necessità ed urgenza.
Disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, prevedendo che le regioni, nelle more dell’adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare misure ulteriormente restrittive esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale e disponendo che i Sindaci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali e regionali.
Stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

RIFERIMENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Lavoro agile (art. 1 comma 2 e lettere ff) ed u)

Nell’elenco delle “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19“, di cui all’art. 1 del Dl 19/2020 convertito sono confermate le previsioni in materia di smart-working di cui all’art. 1 alla comma 2) la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.
Inoltre (lettera ff) viene imposta la modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente per le altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo.
Esclusi i servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e dell’adozione di adeguati strumenti di protezione individuale.

Distanze di sicurezza (art.1)

Scorrendo le misure di cui all’articolo 1 viene confermato il rispetto della distanza di sicurezza nelle attività d’impresa o professionali (anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo) e le attività commerciali (lettera u) di vendita al dettaglio e all’ingrosso (modifica introdotta in sede di conversione), a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, da adottarsi da parte dei gestori di attività .
I gestori d’attività dovranno adottare (lettera ee) misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.
Fra le novità del dl 19/2020 convertito, la lettera v) prevede
• la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti,
• di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
• e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi .
Spunta anche il divieto o limitazione dell’accesso di parenti e visitatori nelle RSA, in istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; la sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica. Restano garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall’autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto.
Inserito in sede di conversione l’Art. 1 bis che consente limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché’ siano svolte individualmente.

Attuazione dei provvedimenti restrittivi (art.2)

Sull’adozione dei provvedimenti restrittivi, l’art. 2 indica l’adozione di successivi DPCM sentiti, oltre che i ministri competenti, anche i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale
I decreti, si legge nel DL 19/2020, possono essere adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
In sede di conversione viene aggiunto che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovrà illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare così da tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza dovrà riferire alle Camere: i decreti andranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione.

I provvedimenti regionali già emanati? (art.2)

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13), ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ma anche le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

I provvedimenti regionali attuabili e non attuabili (art.3)

Ulteriormente all’articolo 3 si riporta che nelle more dell’adozione dei DPCM attuativi, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attivita produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Escluso, per i Sindaci la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, o eccedendo i limiti in esse previste.

Sanzioni (art.4)

Nel DL 19/2020 si riportava all’articolo 4, che in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 a ((ora fino a euro 1.000 per effetto della Legge di Conversione)) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale (aumentata fino ad un terzo se la commissione del reato avviene mediante l’utilizzo di un veicolo).
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima, novità introdotta in sede di conversione.
Sempre in sede conversione è stato aggiunto un riferimento alle funzioni del Prefetto che assicura esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale e delle Forze armate (ove occorra) sentiti i competenti comandi, anche nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00057) (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2020

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