La normativa antincendio: dal certificato alla SCIA

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Il Certificato di Prevenzione Incendi, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 che ha recepito la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), subisce un’importante.

Dal 2011 il Certificato di Prevenzione Incendi non è più il provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio che consentiva di poter svolgere l’attività, ma viene superato da un regime di controlli ex post esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

Adesso il titolo autorizzativo per l’esercizio delle attività ai fini antincendio, nonché l’atto che sostituisce il Certificato di Prevenzione Incendi, è rappresentato dalla presentazione della SCIA.

La SCIA antincendio va presentata ogni volta che viene avviata una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oppure quando un’attività esistente viene modificata.

Il titolare delle attività che non ottempera agli obblighi di presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio subisce una sanzione di natura penale che considera l’importanza del bene giuridico protetto costituito «dalla sicurezza della vita umana, dall’incolumità della persona e dalla tutela dei beni e dell’ambiente»: quindi la condotta omissiva, configura un reato di pericolo.

Certificato di Prevenzione Incendi: significato

Il Certificato Di Prevenzione Incendi è l’atto che documenta il rispetto della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio in ossequio ai criteri sulle norme di prevenzione incendi.

Ai sensi del D.P.R. 151/2011 e del D. Lgs. 139/2006, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nelle attività di cui allegato I del D.P.R. 151/2011. 

Chi presenta il Certificato di Prevenzione Incendi?

Il Soggetto obbligato a richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi nelle attività soggette è il titolare dell’attività. 

Come ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi?

Il titolare dell’attività deve richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi mediante presentazione, prima dell’esercizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Quando scade il Certificato di Prevenzione Incendi?

Il Certificato di Prevenzione Incendi dura 5 anni, ma nelle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/11, la durata del Certificato di Prevenzione Incendi è elevata a 10 anni.

Quando serve la prevenzione incendi?

La prevenzione incendi serve a ridurre le probabilità dell’insorgere di un incendio e ad adottare le misure per limitarne le conseguenze con lo scopo di tutelare la vita, i beni e l’ambiente dai rischi di incendio.

Qual è la normativa sul Certificato di Prevenzione Incendi?

Una prima compiuta ed esaustiva definizione del Certificato di Prevenzione Incendi è cristallizzata nel D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Infatti, prendendo a riferimento tutta la normativa precedente (art. 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; art. 13, 14 e 17, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) e fino al 20/4/2006, il Certificato di Prevenzione Incendi era un provvedimento amministrativo rilasciato dal comandante dei Vigili del fuoco territorialmente competente al termine della conclusione positiva del procedimento descritto nel D.P.R. 12/1/1998, n. 37.

Il Certificato di Prevenzione Incendi, quindi, aveva una scadenza ed il destinatario era il titolare dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

D.P.R. 1/8/2011 n. 151: arriva la SCIA

Successivamente, con il recepimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) avvenuta con il D.P.R. 1/8/2011 n. 151, il Certificato di Prevenzione Incendi subisce una totale modifica che lo porta, praticamente, a scomparire.

Tuttavia, la portata tecnico – giuridica della modifica introdotta dal citato regolamento, non viene efficacemente resa nei principi generali della materia, contenuti nel D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Infatti, l’unica modifica qui introdotta è quella di cui all’ art. 12, comma 1, lettera e) del D.P.R. 1/8/2011 n. 151, la quale procede all’abolizione del periodo di validità del Certificato di Prevenzione Incendi.

In realtà, il Certificato di Prevenzione Incendi con l’entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 cessa di esistere quale provvedimento amministrativo autorizzatorio: il regolamento del 2011 ha raccordato la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con la revisione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 da parte del D.L. n. 78 del 2010 (disciplina cui recentemente si è aggiunto il D.Lgs. n. 126 del 2016, in attuazione di delega recata dall’art. 5 della legge n. 124 del 2015).

Che cos’è la SCIA antincendio?

La SCIA antincendio è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dimostra il rispetto delle norme antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011.

La SCIA sostituisce ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale), il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

Tale evoluzione normativa si è riflessa, dunque, anche sulla disciplina antincendi – pur nel contemperamento dell’istanza di semplificazione con quella di tutela della incolumità pubblica – sicché il procedimento di tipo autorizzatorio, imperniato sul Certificato di Prevenzione Incendi, quale requisito per poter svolgere le attività è stato superato da un regime di controlli ex post esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

Come è noto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è atto tacito di assenso soggettivamente e oggettivamente amministrativo, bensì atto del privato interessato a fronte del quale la pubblica amministrazione può solo esercitare, in via postuma e comunque entro 60 giorni dal suo deposito, poteri inibitori e di vigilanza repressivi: l’esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi diviene, sostanzialmente, liberalizzato.

SCIA antincendio: quando serve

La SCIA antincendio va presentata ogni volta che si dà inizio ad una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oppure quando un’attività esistente viene modificata.

Come si presenta una SCIA antincendio?

Categoria A – Nelle attività a basso rischio bisogna presentare al Comando dei Vigili del fuoco, o allo Sportello Unico per le Attività Produttive, una SCIA commerciale, allegando il progetto e l’asseverazione firmata da un tecnico abilitato, che dimostri la conformità dello stesso alle disposizioni di prevenzione incendi.

Categoria B Nelle attività a rischio incendio medio si deve presentare il progetto e chiedere il parere preventivo di conformità dei Vigili del fuoco.

Ricevuto il parere positivo è possibile presentare la SCIA antincendio e dare inizio all’attività.

I controlli nei 60 giorni successivi sono a campione.

Categoria C – Nelle attività ad elevato rischio incendio bisogna richiedere il parere preventivo di conformità del progetto.

I Vigili del fuoco, possono, nei successivi 30 giorni chiedere elaborati integrativi ed entro 60 giorni rilasciano la conformità. Ricevuto il parere positivo è possibile presentare la SCIA antincendio e dare inizio all’attività, ma in questo caso, il controllo non è a campione ma regolare. Verificato che l’attività risponde ai requisiti della normativa antincendio, i Vigili del fuoco rilasciano il Certificato prevenzione incendi.

Il Certificato di Prevenzione Incendi tra il D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e il D.Lgs. 25/5/2017 n. 97

Chi rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi?

In attesa della modifica normativa riparatoria, introdotta con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 97 (con cui si aggiornano al mutato assetto normativo le disposizioni contenute all’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ancorate al tradizionale strumento del Certificato di Prevenzione Incendi), si assiste ad un periodo (dall’ottobre 2011 al luglio 2017) in cui al nome di Certificato di Prevenzione Incendi corrisponde unicamente un documento rilasciato dal comandante provinciale, per obbligo imposto dal D.P.R. 1/8/2011, n. 151 e non richiesto dal titolare che deve soltanto depositare una Segnalazione Certificata, il cui scopo può essere unicamente quello di notiziare il titolare di una attività classificata in categoria C dell’avvenuto controllo postumo con esito positivo.

Niente a che vedere, quindi, con il precedente concetto di provvedimento autorizzatorio nei poteri del comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

Come ampiamente descritto, il decreto del 2011, dunque, cancella il Certificato di Prevenzione Incendi anche se ne conserva tale denominazione, per identificare una comunicazione dell’avvenuto controllo positivo postumo al deposito della Segnalazione Certificata da parte del titolare.

In tale contesto è necessario, quindi, cristallizzare gli obblighi tassativi ai quali il titolare di una attività è soggetto perché, in relazione a tali obblighi, potranno ravvisarsi condotte antigiuridiche.

Quando è obbligatorio il Certificato prevenzione incendi?

Gli obblighi del titolare di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi si sono profondamente modificati con l’entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011 n. 151.

Prima il titolare doveva presentare istanza di sopralluogo per richiedere il rilascio del nulla osta all’esercizio dell’attività. Successivamente, con l’entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011n. 151, il titolare ha l’obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

E tale differenza, sostanziale e formale, si riflette nei riguardi dell’applicazione dell’art. 20 dello stesso D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Cosa succede se non ho il Certificato di Prevenzione Incendi?

Dal 7 ottobre 2011 richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi non è più un obbligo e quindi il titolare di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, non è più punibile perché tale atto, non esiste più

E questa circostanza è tutta racchiusa nella novellazione dell’art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139, come modificata dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, volta ad aggiornare il dettato normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi connesse alla semplificazione disposta dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151, in raccordo con la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Dal “Certificato di Prevenzione Incendi” alle “Procedure di prevenzione incendi”

A partire dall’8 luglio 2017 cessa di essere presente formalmente il Certificato di Prevenzione Incendi dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139 e si completa quindi il raccordo fra procedimenti di prevenzione incendi e Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il comma 4 dell’articolo 3 già mutando l’intestazione dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139 da “Certificato di Prevenzione Incendi” a “Procedure di prevenzione incendi” racchiude, in questo passaggio semantico, la portata tecnico-giuridica proveniente dal D.P.R. 1/8/2011n. 151.

A Segnalazione Certificata acquisita, ove sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l’adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un’attività già avviata a seguito della SCIA e non più il diniego del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (e quindi l’impossibilità di avviare un’attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio), iter peraltro previsto nella disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta con il D.P.R. 1/8/2011 n. 151.

Come si rinnova il Certificato prevenzione incendi?

In accordo al principio di tassatività ed alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta con il D.P.R. 1/8/2011 n. 151, il comma 8 dell’art. 3 (modificativo dell’art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139) sopprime tutti i riferimenti al rilascio o al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, sostituiti dal richiamo alla presentazione della SCIA ed alla attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio: l’unico obbligo da parte del titolare è riconosciuto nella presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendi.

Quando si rinnova un Certificato di Prevenzione Incendi?

AI sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 il titolare delle attività di cui all’Allegato I, ogni cinque anni deve inviare al Comando, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio attraverso una dichiarazione che dimostri l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la scadenza quinquennale è aumentata a dieci anni.

Bibliografia

Rivista Antincendio, Giugno 2020 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Certificato di Prevenzione Incendi: l’abito non fa il monaco

Antonio Annecchini

Legge 26 luglio 1965, n. 966

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

Legge 7 dicembre 1984, n. 818

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Atto del Governo 394 – Scheda di lettura, XVII legislatura, marzo 2017

Per approfondire l’argomento:

Rivista Antincendio Aprile 2019 – Omissione della SCIA e dell‘attestazione di rinnovo periodico

Mario Abate

Rivista Antincendio Aprile 2017 – Reato di omessa presentazione dei titoli abilitativi antincendio

Luca Palmeri

Redazione InSic

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