Terminiamo l’analisi dell’allegato unico al DECRETO MINICODICE, il DM 3/9/2021 riportando le prescrizioni in materia di Rivelazione ed allarme (punto 4.5), Controllo di fumo e calore (4.6) e Operatività antincendio (4.7) e Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (punto 4.8) contenute nella parte 4 Strategia Antincendio.
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Roma, 29 novembre 2021
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Nell'articolo
Rivelazione ed allarme antincendio
Al punto 4.6 della parte 4 Strategia Antincendio dell’Allegato al Minicodice vengono fornite alcune indicazioni specifiche su
Cosa si intende per Rivelazione Incendi?
La rivelazione incendi comprende un insieme di apparecchiature e sensori antincendio che vengono installati in ambienti e edifici per rilevare e segnalare la presenza di fumo.
Lo scopo degli impianti di rivelazione incendi è individuare il fenomeno fisico e/o chimico (fumi antincendio) prodotto dall’ incendio e favorire un tempestivo esodo degli occupanti, attivare i piani di intervento e i sistemi di protezione antincendio ed eventuali altre misure di sicurezza.
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Le procedure di rivelazione incendi secondo il Decreto Minicodice
Al punto 4.5 si suggerisce di codificare idonee procedure di emergenza finalizzate:
a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell’alimentazione elettrica, …).
Come trasmettere l’allarme incendio?
Secondo il Minicodice l’allarme può essere trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.
Come progettare un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI)?
Secondo le indicazioni fornite al punto 4.6.2 per l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI) può essere impiegata la norma UNI 9795 (recentemente oggetti di aggiornamento).
L’IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
B, funzione di controllo e segnalazione;
D, funzione di segnalazione manuale;
L, funzione di alimentazione;
C, funzione di allarme incendio: i segnali devono rispondere alla norma UNI 11744.
Rilevazione automatica d’incendio: per quali spazi?
La funzione (A) di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d’esodo (anche facenti parte di sistema d’esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.
Controllo di fumi e calore
Siamo nel punto 4.6 dell’Allegato unico del Minocodice, che riguarda come smaltire fumi e calore in caso d’incendio: deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
Le modalità di apertura devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.
Operatività antincendio
Al punto 4.7 dell’Allegato unico al Minicodice si richiede di assicurare l’avvicinamento dei mezzi di soccorso antincendio a distanza di 50 m dagli accessi dell’attività, in alternativa occorre adottare specifiche misure di operatività antincendio quali: accessi protetti a tutti i piani dell’attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori.
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Al punto 4.8 si richiede che gli impianti tecnologici e di servizio siano
- realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte.
- disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
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8 Crediti CNI
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