La Direzione centrale del Comando nazionale esclude per queste attività l’applicazione della normativa antincendio, seguendo quanto già risposto dal Comando VV.F. regionale. Ricostruiamo la questione.
Il quesito del Comando VV.F. di Arezzo
La Legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 prevede alcuni interventi per il settore agricolo anche di natura antincendio: all’art. 1 bis di specifica: “Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13 -bis e 13 – ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.”
Spiega quindi il Comando di Arezzo, che questa previsione viene applicata nel caso dei contenitori-distributori mobili di gasolio (normalmente afferenti all’attività n. 13.1A) nonché dei depositi di olio di oliva (altrimenti ricompresi nel punto n. 12.1A) per effetto delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare).
Il Comando richiama altresì il D.Lgs. n. 99/2004 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura) che, all’art.14 comma 13 bis esclude dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 tutti i depositi di prodotti petroliferi qualora a servizio di imprenditore agricolo come definito dall’art. 2135 del Codice Civile, e comunque nel limite volumetrico di mc 6 per ciascun deposito.
Secondo il Comando, pertanto, anche i depositi di GPL a servizio di aziende agricole, ivi compresi gli allevamenti e le attività ricettive classificate come agriturismi, sono esclusi dagli obblighi amministrativi del D.P.R. n. 151/2011 in relazione all’attività 4.3A, qualora rientranti nei limiti volumetrici sopra richiamati.
Tuttavia, riscontra il Comando, tale semplificazione amministrativa non è di fatto utilizzata nella pratica, né la letteratura tecnica di prevenzione incendi sembra aver dato alcun risalto alla questione: per questo viene adita la Direzione Regionale e quella Centrale per dare una indicazione uniforme sulla questione.
Il parere delle Direzioni regionali e Centrale
La Direzione VV.F. Toscana ritiene che siano dispensati dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/11 le imprese agricole ed agro-meccaniche per i depositi di prodotti petroliferi utilizzati come carburanti di cui al D. Lgs. 32/98, richiamato dal comma 13 bis e 13 ter dell’articolo 14 del D.L. 99/04, richiamato dall’art. 1 bis del D. Lgs.91/2014.
La Direzione Centrale ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 14 del D.L. 24/6/2014, n. 99 (convertito con Legge n. 116/2014) facciano riferimento all’attività di cui al punto n. 15 dell’ex DM 16/02/1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili.
E contestualmente ritiene che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall’applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore.
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